Cassazione Penale, Sentenza n. 30887/2022 del 09/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19/05/2021 che aveva integralmente confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 28/01/2021. La condanna riguardava i reati indicati negli artt. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per fatti commessi il 23/01/2018. Il ricorrente deduce quattro motivi: (a) mancanza dell'elemento psicologico (insussistenza del dolo/colpa richiesto); (b) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; (c) errori nella determinazione del trattamento sanzionatorio; (d) omissione della revoca delle statuizioni civili disposte in primo grado.
La decisione
È pervenuta documentazione attestante il decesso dell'imputato. La Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché il reato si è estinto per morte dell'imputato, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. La motivazione è stata semplificata, richiamando principi già consolidati dalla giurisprudenza e il decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016; perciò non si è proceduto all'esame nel merito dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 189, commi 6 e 7
art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma invocata quale fattispecie criminosa per cui l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; la Cassazione non ha esaminato i profili di merito relativi all'applicazione di tale norma a causa dell'estinzione del reato per morte.
Articolo relativo alla causa di non punibilità (particolare tenuità del fatto). Era dedotta dal ricorrente a favore dell'imputato, ma la Corte di Cassazione non ha pronunciato sulla sua applicazione per effetto dell'estinzione del reato dovuta alla morte.
Principio per cui il reato si estingue per morte dell'imputato; costituisce la norma sostanziale che ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
codice di procedura penale - art. 531
Norma procedurale che disciplina l'effetto estintivo della morte dell'imputato sulle pendenze processuali e la relativa pronuncia della Cassazione (annullamento senza rinvio), applicata nel caso di specie.
Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016
Richiamato per giustificare la motivazione semplificata da parte della Corte di Cassazione quando si applicano principi giuridici consolidati e ricorrono condizioni che rendono superfluo l'esame approfondito del merito.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina, in Cassazione, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; le questioni di merito proposte dal ricorrente restano quindi inammissibili e non esaminate.
- Quando ricorrono norme (es. art. 150 c.p. e art. 531 c.p.p.) che comportano l'estinzione del reato per morte, la Corte di Cassazione può adottare motivazione semplificata richiamando orientamenti consolidati, senza decidere sulle deduzioni sostanziali del ricorso.
- La domanda di applicazione di cause di non punibilità o questioni relative alla quantificazione della pena diventano irrilevanti se il processo è estinto per morte prima che la decisione diventi definitiva; tali questioni potrebbero rimanere senza pronuncia definitiva.
- L'estinzione del reato per morte riguarda la dimensione penale; le conseguenze civili possono seguire percorsi autonomi: in genere le pretese risarcitorie della parte civile non vengono automaticamente risolte dalla pronuncia penale di estinzione e possono essere valutate separatamente nei termini e modi stabiliti dall'ordinamento.
- Se si verifica il decesso dell'imputato durante il giudizio d'appello o prima dell'esame in Cassazione, è necessario documentare tempestivamente il decesso ai fini processuali affinché l'autorità giudiziaria adotti le misure conseguenti (annullamento per estinzione del reato).
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