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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40785/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato tra due società nel 2001, qualificato dalla corte di merito come contratto di somministrazione ancora in corso alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria della debitrice. La procedura ha agito per ottenere: a) la declaratoria di inefficacia ex art. 67 l.fall. di alcuni pagamenti eseguiti dalla società poi insolvente in favore della controparte tra il 2002 e il 2003, assumendo che la controparte conoscesse lo stato di insolvenza; b) la restituzione di una somma versata a titolo di cauzione, ritenuta indebita dopo lo scioglimento del commissario straordinario dal contratto. La società destinataria delle condanne ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) falsa applicazione di norme sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che il rapporto fosse composto da due contratti collegati, un appalto e una somministrazione, e che la somma versata fosse una contribuzione/pagamento per l’opera e non una cauzione restitutoria; 2) violazione degli artt. 1353 e 1360 c.c., deducendo che l’obbligo di restituzione fosse condizionato all’acquisto di forniture oltre 20.000 mc, condizione mai avveratasi; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla costruzione dell’opificio, all’assenza di un prezzo specifico dell’appalto e al mancato raggiungimento delle forniture previste; 4) falsa applicazione delle norme sul pegno irregolare, sostenendo che la somma consegnata integrasse un pegno irregolare con attribuzione del diritto di soddisfazione diretta; 5-6) violazione delle norme sulla prova presuntiva e dell’art. 67 l.fall., contestando che gli indizi valorizzati fossero gravi, precisi e concordanti per dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla resistente sulla pretesa diversità soggettiva della ricorrente, reputando che il codice fiscale e gli atti indicassero la medesima società. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la lettura del contratto come due rapporti collegati, appalto e somministrazione, era prospettata per la prima volta in cassazione e non risultava autosufficientemente documentata. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che lo scioglimento del commissario straordinario dal contratto in corso determinava l’inefficacia ex tunc della clausola sulla cauzione, con conseguente applicazione della disciplina dell’indebito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza e per commistione tra fatti e qualificazioni giuridiche. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo, escludendo la configurabilità del pegno irregolare in mancanza di un’espressa volontà di attribuire alla controparte il potere di disporre della somma. Ha respinto il quinto e il sesto motivo, ritenendo corretta la valutazione presuntiva della corte di merito sulla conoscenza dello stato di insolvenza, fondata su una pluralità di indizi considerati complessivamente e non atomisticamente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67 l.fall.

    Usato come base della revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati alla controparte quando questa conosceva lo stato di insolvenza del debitore.

  • art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999

    L’esecuzione del contratto di durata in corso all’apertura dell’amministrazione straordinaria non priva il commissario della facoltà di sciogliersi dal contratto.

  • art. 1-bis d.l. n. 134 del 2008 conv. in L. n. 166 del 2008

    Richiamato come interpretazione autentica dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 270 del 1999.

  • art. 51 d.lgs. n. 270 del 1999

    Richiamato per affermare che i crediti sorti verso la controparte del contratto in corso sono insinuabili in prededuzione solo in caso di subentro del commissario straordinario.

  • art. 74 l.fall.

    Richiamato in parallelo all’art. 51 d.lgs. n. 270 del 1999 sul tema dei crediti in prededuzione nel contratto in corso.

  • art. 72 l.fall.

    La scelta del curatore di sciogliersi dal contratto in corso fa venire meno il vincolo con effetto ex tunc e comporta restituzioni secondo la disciplina dell’indebito.

  • art. 1325, n. 2, c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di qualificazione e interpretazione del contratto.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1369 e 1371 c.c.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere una diversa interpretazione del regolamento contrattuale.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura condizionale dell’obbligo di restituzione della cauzione.

  • art. 1360 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la caducazione dell’obbligo in mancanza dell’avveramento della condizione.

  • art. 1997 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sul pegno irregolare nella tesi della ricorrente.

  • art. 2786 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di pegno.

  • art. 2787 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di pegno.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia in tema di distribuzione dell’onere della prova sia nella censura sulla revocatoria.

  • art. 2798 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di pegno irregolare e soddisfazione sul bene dato in garanzia.

  • art. 1851 c.c.

    La Corte chiarisce che il pegno irregolare richiede un’espressa volontà di attribuire al creditore il potere di disporre della somma ricevuta.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la prova per presunzioni.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ribadisce che gli indizi devono essere valutati prima singolarmente e poi nel loro complesso per verificare gravità, precisione e concordanza.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il vizio denunciabile in cassazione alla motivazione inesistente o meramente apparente.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per l’onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti posti a fondamento del motivo di ricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l’onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti ai fini dell’autosufficienza.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. n. 40 del 2006

    Richiamato per l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c. al ricorso esaminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare i presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Lo scioglimento del commissario straordinario da un contratto di durata ancora pendente all’apertura della procedura rende inefficaci ex tunc le clausole che regolavano prestazioni e controprestazioni del rapporto, con conseguente applicazione della disciplina delle restituzioni e dell’indebito, salvo diversa espressa previsione normativa o contrattuale compatibile.
  • Per configurare un pegno irregolare su somme di denaro non basta la mera consegna della somma a garanzia: è necessaria una chiara e inequivoca volontà delle parti di attribuire al creditore il potere di disporre immediatamente del denaro e di restituirne l’equivalente secondo il meccanismo proprio dell’istituto.
  • In sede di revocatoria fallimentare, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta da presunzioni, ma il giudice deve prima valutare i singoli indizi e poi apprezzarli complessivamente, verificando che dal loro insieme emerga un quadro grave, preciso e concordante.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi in cassazione richiede la specifica indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del merito o una qualificazione giuridica alternativa.
  • Le questioni di interpretazione del contratto o di qualificazione del rapporto, se non dedotte nei gradi di merito o non trascritte in modo autosufficiente nel ricorso, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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