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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16327/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva ratificato la revoca degli arresti domiciliari operata dal Magistrato di Sorveglianza. Il ricorrente contestava che il Pubblico Ministero avesse legittimamente sospeso l'esecuzione riconoscendo la prosecuzione degli arresti domiciliari ex art.656 comma 10 c.p.p., e che né il Magistrato né il Tribunale avessero poteri per revocare tale sospensione. Sosteneva inoltre che la revoca costituisse applicazione analogica non consentita dell'art.51-ter dell'ordinamento penitenziario e che una eventuale concessione di liberazione anticipata avrebbe modificato il computo della pena residua rendendo legittima la prosecuzione degli arresti domiciliari.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che: a) il divieto previsto per i delitti 'ostativi' di cui all'art.4-bis si applica anche ai soggetti in regime di arresti domiciliari esecutivi; la pena residua, superiore a quattro anni, e la natura del titolo esecutivo rendevano illegittima la sospensione dell'ordine di esecuzione disposta dal P.M.; b) il Magistrato di Sorveglianza ha il potere di sindacare la legittimità della sospensione dell'ordine di esecuzione ex art.656 comma 10 c.p.p. e di dichiararne l'insussistenza delle condizioni di legge per la prosecuzione degli arresti domiciliari, con successiva ratifica del Tribunale; c) gli arresti domiciliari ex art.656 comma 10 vanno interpretati come forma transitoria e particolare d'esecuzione riconducibile alla materia delle misure alternative, rendendo legittima l'interferenza della magistratura di sorveglianza. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.656 comma 10 cod.proc.pen.

    Disciplina la sospensione dell'esecuzione con prosecuzione degli arresti domiciliari disposta dal Pubblico Ministero e richiama la competenza del magistrato di sorveglianza per gli adempimenti dell'art.47-ter, giustificando il potere di verifica giudiziale sulla legittimità della sospensione.

  • art.4-bis ordinamento penitenziario

    Prevede i delitti ostativi che impediscono l'accesso a benefici/ misure alternative; la Corte ha affermato che il divieto opera anche quando il condannato si trovi in regime di arresti domiciliari esecutivi.

  • art.51-ter ordinamento penitenziario

    Regola la revoca delle misure alternative per violazioni; la Corte ha esaminato la questione dell'analogia con gli arresti domiciliari esecutivi e ha ritenuto che, pur non essendo sempre applicabile per analogia, il magistrato di sorveglianza può intervenire per verificare la permanenza delle condizioni di legge.

  • art.94 dPR n.309/1990

    Riguarda l'affidamento in prova; la decisione ha evidenziato l'impossibilità di accedere all'affidamento per reati ostativi, elemento che incide sulla legittimità della sospensione dell'esecuzione.

  • art.90 dPR n.309/1990

    Citato come riferimento rispetto a specifiche ipotesi di sospensione; contribuisce al quadro normativo che limita l'applicabilità di sospensioni e benefici per determinate fattispecie.

  • art.47-ter legge n.354/1975

    Richiamato dall'art.656 comma 10 c.p.p.; indica compiti del magistrato di sorveglianza nella materia dell'esecuzione e delle misure alternative, suggerendo un raccordo funzionale con il potere di verifica.

  • artt.98 comma 5, 99 e 100 dPR n.230/2000

    Attribuiscono al magistrato di sorveglianza ampi poteri di verifica sulla permanenza delle condizioni per l'applicazione e la prosecuzione delle misure alternative alla detenzione; la Corte li indica come fondamento dell'intervento di controllo sulla sospensione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il provvedimento del Pubblico Ministero che sospende l'esecuzione e dispone la prosecuzione degli arresti domiciliari ex art.656 comma 10 c.p.p. non è insindacabile: il magistrato di sorveglianza può verificarne la legittimità e, se del caso, dichiararne l'insussistenza con conseguente revoca della prosecuzione degli arresti domiciliari, ratificata poi dal Tribunale.
  • Le cause ostative previste dall'art.4-bis (reati ostativi) operano anche quando il condannato è in regime di arresti domiciliari esecutivi: se la pena residua e la natura del reato rendono impossibile l'accesso ai benefici, la sospensione dell'esecuzione è illegittima.
  • La mancanza di violazioni formali delle prescrizioni della detenzione domiciliare non esclude l'intervento del magistrato di sorveglianza: l'intervento può essere giustificato anche per ragioni di illegittimità 'di diritto' della sospensione (es. ostatività, entità della pena residua).
  • Gli arresti domiciliari ex art.656 comma 10 vanno considerati come forma transitoria e particolare di esecuzione collegata alle misure alternative; ciò giustifica l'applicazione di controlli giurisdizionali tipicamente destinati alle misure alternative.
  • In casi simili è utile valutare tempestivamente ogni strumento che possa ridurre la pena residua (es. istanze per liberazione anticipata) prima che il P.M. disponga la sospensione dell'esecuzione, poiché la successiva verifica giudiziale potrà comunque ottenere la revoca se persistono condizioni ostative.
  • Dal punto di vista procedurale, la via corretta per contestare la revoca o la sospensione resta il sindacato davanti al Magistrato di Sorveglianza e, poi, eventuale impugnazione al Tribunale e ricorso per cassazione, argomentando sia profili di diritto che di fatto (residuo pena, titolarità del reato ostativo, calcoli di liberazione anticipata).

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