Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16515/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui l'Agenzia delle entrate recuperava a tassazione Irpef, per l'anno 2010, somme percepite da una dipendente di ente previdenziale in esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo. In origine la lavoratrice era stata illegittimamente esclusa da un corso-concorso per l'accesso alla dirigenza; ottenuto l'annullamento dell'atto e poi, in sede di ottemperanza, l'ordine di riorganizzare la procedura con sua partecipazione e, in caso di esito positivo, di reintegrarla giuridicamente, la stessa aveva promosso autonoma azione risarcitoria avanti al T.A.R., che le riconosceva una somma a titolo di danno patrimoniale pari alla differenza tra la retribuzione percepita e quella da dirigente, oltre a un danno non patrimoniale parametrato al primo. L'Agenzia sosteneva che tali somme dovessero essere tassate perché, almeno per la parte corrispondente alle differenze stipendiali e all'indennità di anzianità, costituivano redditi sostitutivi o redditi perduti ex art. 6 T.U.I.R., cioè lucro cessante e non danno emergente. La contribuente resisteva affermando la natura integralmente risarcitoria e non reddituale delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Toscana che aveva escluso la tassazione dell'intero importo, osservando che il giudice tributario di merito aveva qualificato in modo apodittico tutte le somme come risarcitorie senza distinguere tra le poste aventi funzione sostitutiva di reddito perduto, imponibili ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986, e quelle destinate a reintegrare un pregiudizio diverso, non imponibili. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 917/1986

    «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi... e le indennità conseguite... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti»

    Sono imponibili le somme risarcitorie che sostituiscono redditi perduti o mancati; non lo sono quelle che reintegrano un pregiudizio di diversa natura, cioè danno emergente.

  • art. 49 d.P.R. 917/1986

    Richiamato come base per l'inquadramento dei redditi di lavoro dipendente e del relativo regime fiscale.

  • art. 51 d.P.R. 917/1986

    Richiamato per la determinazione dell'imponibile dei redditi da lavoro dipendente.

  • art. 1223 c.c.

    Usato per distinguere tra perdita subita (danno emergente) e mancato guadagno (lucro cessante), distinzione decisiva anche in ambito tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati solo per il rito camerale di trattazione in Cassazione.

Massime di principio

  • In materia di imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili solo nella misura in cui abbiano funzione sostitutiva di redditi non percepiti; se invece reintegrano un pregiudizio diverso, riconducibile al danno emergente, restano escluse da tassazione.
  • Quando il giudice di merito qualifica una somma come risarcitoria, deve distinguere analiticamente tra le diverse poste liquidate: la componente che sostituisce retribuzioni o altri redditi perduti è tassabile, mentre quella che ripara un danno non patrimoniale o altro pregiudizio patrimoniale diverso non lo è.
  • La mera utilizzazione, nella quantificazione del danno, del criterio della retribuzione perduta non basta a trasformare automaticamente la voce risarcitoria in danno da perdita di chance; la perdita di chance richiede un accertamento autonomo e specifico della probabilità di conseguire il vantaggio futuro.
  • In presenza di una sentenza che liquidi differenze retributive e altre voci, il giudice tributario deve verificare la natura di ciascuna posta ai fini dell'imponibilità, senza arrestarsi a una qualificazione globale e indifferenziata del titolo risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.