Cassazione Penale, Sentenza n. 19295/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
RIGHETTI ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Rimini per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) c.d.s., con due motivi: (1) vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (2) violazione di legge e mancanza di motivazione circa la durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente), ritenendola sensibilmente discosta dal minimo edittale. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nei limiti del primo motivo (relativo a vizi concernenti la sentenza di applicazione della pena, esclusi dalla proposizione in base all'art. 448 c.2-bis c.p.p.). Ha invece ritenuto ammissibile e fondato il secondo motivo: la Corte ha rilevato l'assenza di adeguata motivazione sulla scelta della durata della sospensione della patente, con applicazione della misura in corrispondenza al massimo edittale senza adeguate ragioni. Ha affermato che la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria deve essere motivata con i parametri dell'art. 218, comma 2, c.d.s. (e non con i criteri di cui all'art. 133 c.p.), essendo le motivazioni della sanzione penale e di quella amministrativa autonome. Ne è conseguito l'annullamento limitato della statuizione concernente la durata della sospensione della patente e il rinvio al Tribunale di Rimini, in diversa composizione, per nuovo esame; il resto della sentenza è dichiarato inammissibile. Decisione emessa il 27 aprile 2022.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), codice della strada
Norma che descrive il reato contestato (fatto oggetto del procedimento).
Riferimento alla pronuncia ai sensi dell'art. 129 (applicazione della pena su richiesta).
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).
Limita i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena ai soli profili espressamente indicati (esclusione di taluni vizi impugnabili).
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 448 c.p.p., limitando la proponibilità del ricorso avverso sentenze di applicazione della pena.
art. 218, comma 2, codice della strada
Stabilisce i criteri specifici per la determinazione della durata della sospensione della patente: tali parametri devono guidare la motivazione della sanzione amministrativa accessoria.
Contiene i criteri di individualizzazione della pena penale; la Corte ha precisato che tali criteri non sono da utilizzare per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative accessorie.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione; applicabile alle statuizioni che si pongono al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice e quindi impugnabili in Cassazione.
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) sono impugnabili in Cassazione solo nei limiti previsti dall'art. 448 c.2-bis c.p.p.; molti vizi rimangono quindi inammissibili salvo che riguardino aspetti esterni all'accordo.
- Le statuizioni che eccedono o restano fuori dall'accordo ratificato (ad es. alcune sanzioni amministrative accessorie) possono essere oggetto di ricorso per cassazione con la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Quando il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve motivare la durata della sospensione secondo i criteri specifici dell'art. 218 c.d.s.; non è corretto determinare tale durata richiamando i criteri di individualizzazione della pena (art. 133 c.p.).
- L'applicazione della massima misura edittale senza adeguata motivazione è causa di annullamento e rinvio per nuovo esame.
- Le motivazioni relative alla sanzione penale e a quella amministrativa accessoria sono autonome e non devono essere confrontate ai fini di accertare coerenza interna se basate su criteri diversi.
- In casi simili, è efficace censurare in Cassazione la mancanza di motivazione o l'erronea applicazione delle norme specifiche relative alle sanzioni amministrative accessorie.
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