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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26314/2020 del 19/11/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2003 che recuperava a tassazione sopravvenienze attive ritenute derivare da pagamenti e fatture fittizie emesse nel 2001. Massano sosteneva che le fatture relative al 2001 erano sanate dal condono tombale (art.9 L.289/2002) e contestava la motivazione e l'operato dell'Ufficio. In primo e secondo grado l'Ufficio e la CTR avevano ritenuto provata la fittizietà delle operazioni e applicato l'art.88 TUIR per qualificare come sopravvenienza attiva l'evento fiscale nel 2003; la contribuente ricorreva in cassazione con plurimi motivi, deducendo in particolare la errata applicazione della nozione di "sopravvenienza attiva" (art.88) quando la passività era originariamente inesistente e l'illegittimità dell'elusione del condono tombale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il settimo motivo ritenendolo decisivo: ha affermato che l'art.88 DPR 917/1986 si applica solo quando una passività iscritta in bilancio sia originariamente esistente e poi sopravvenga la sua insussistenza per eventi successivi; non si può qualificare come sopravvenienza attiva l'accertamento dell'originaria inesistenza di una passività fittizia. Di conseguenza la Corte ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione operata con riferimento all'art.88 e, non essendovi alternativa motivata, ha annullato l'avviso impugnato e riformato la sentenza di merito. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art.88 DPR 22.12.1986 n.917 (TUIR)

    "la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritti in bilancio in precedenti esercizi"

    La Corte interpreta l'art.88 nel senso che la sopravvenienza attiva sussiste solo quando una posta passiva, reale e valida all'origine, perda successivamente efficacia per eventi sopravvenuti; non può essere invocata quando la passività era originariamente inesistente (fittizia)

  • art.9 Legge n.289/2002 (c.d. condono tombale)

    Il condono può estinguere le pretese relative a periodi coperti ma la sua efficacia rispetto alle scritture contabili richiede la regolarizzazione prevista dall'art.14; senza tale regolarizzazione l'effetto estintivo non opera

  • art.14 Legge n.289/2002

    Stabilisce la facoltà di regolarizzare le scritture contabili per rendere operativi gli effetti del condono tombale; la Corte richiede che tale regolarizzazione sia effettivamente effettuata per potersi avvalere del condono

  • art.101 co.2 e art.111 co.2 Cost.

    Richiamate nella doglianza sulla correttezza del giudizio di merito e sull'obbligo motivazionale e di contraddittorio nel controllo giurisdizionale; la Corte rammenta che la motivazione deve essere logico-giuridica e non basata esclusivamente sull'autorità formale delle risultanze dell'Amministrazione

  • art.2041 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare un presunto indebito arricchimento dell'Amministrazione, ma non risultato decisivo rispetto alla statuizione sul diverso profilo fiscale

  • art.360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Usato dalla ricorrente per articolare censure di violazione di norme sostanziali, vizi di motivazione e altre questioni di legittimità, valutate dalla Corte

Massime di principio

  • La "sopravvenienza attiva" ai fini dell'art.88 TUIR richiede che la posta passiva fosse effettivamente esistente all'origine e che la sua insussistenza sia successiva: la mera constatazione posteriore dell'originaria inesistenza (falsità) non configura di per sé una sopravvenienza attiva imputabile ad esercizi successivi
  • Se l'Amministrazione fiscale contesta passività originariamente inesistenti, deve contestare direttamente l'inesistenza/fittizietà e il relativo pagamento, non ricanalizzare automaticamente il recupero come sopravvenienza dell'anno successivo mediante art.88
  • Il condono tombale (art.9 L.289/2002) non produce effetti senza la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art.14: per sfruttarne l'efficacia occorre aver adempiuto alla procedura di regolarizzazione
  • In giudizio di merito e di legittimità il giudice deve motivare in termini logico-giuridici la scelta tra le versioni contrapposte (contribuente vs Amministrazione) e non può risolversi dando prevalenza semplicemente alla provenienza istituzionale di un documento (es. PVC)
  • Quando si sta valutando casi di fatture/operazioni sospette è necessario distinguere tra: a) posta reale e successivamente venuta meno (sopravvenienza), e b) posta originariamente inesistente (frode/falsità): le conseguenze fiscali e il termine temporale di tassazione sono diversi
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione presenta profili tecnici peculiari e il quadro giurisprudenziale risulta di recente consolidamento

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