Cassazione Civile, Sentenza n. 26314/2020 del 19/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2003 che recuperava a tassazione sopravvenienze attive ritenute derivare da pagamenti e fatture fittizie emesse nel 2001. Massano sosteneva che le fatture relative al 2001 erano sanate dal condono tombale (art.9 L.289/2002) e contestava la motivazione e l'operato dell'Ufficio. In primo e secondo grado l'Ufficio e la CTR avevano ritenuto provata la fittizietà delle operazioni e applicato l'art.88 TUIR per qualificare come sopravvenienza attiva l'evento fiscale nel 2003; la contribuente ricorreva in cassazione con plurimi motivi, deducendo in particolare la errata applicazione della nozione di "sopravvenienza attiva" (art.88) quando la passività era originariamente inesistente e l'illegittimità dell'elusione del condono tombale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il settimo motivo ritenendolo decisivo: ha affermato che l'art.88 DPR 917/1986 si applica solo quando una passività iscritta in bilancio sia originariamente esistente e poi sopravvenga la sua insussistenza per eventi successivi; non si può qualificare come sopravvenienza attiva l'accertamento dell'originaria inesistenza di una passività fittizia. Di conseguenza la Corte ha ritenuto illegittima la ripresa a tassazione operata con riferimento all'art.88 e, non essendovi alternativa motivata, ha annullato l'avviso impugnato e riformato la sentenza di merito. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
art.88 DPR 22.12.1986 n.917 (TUIR)
"la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritti in bilancio in precedenti esercizi"
La Corte interpreta l'art.88 nel senso che la sopravvenienza attiva sussiste solo quando una posta passiva, reale e valida all'origine, perda successivamente efficacia per eventi sopravvenuti; non può essere invocata quando la passività era originariamente inesistente (fittizia)
art.9 Legge n.289/2002 (c.d. condono tombale)
Il condono può estinguere le pretese relative a periodi coperti ma la sua efficacia rispetto alle scritture contabili richiede la regolarizzazione prevista dall'art.14; senza tale regolarizzazione l'effetto estintivo non opera
art.14 Legge n.289/2002
Stabilisce la facoltà di regolarizzare le scritture contabili per rendere operativi gli effetti del condono tombale; la Corte richiede che tale regolarizzazione sia effettivamente effettuata per potersi avvalere del condono
art.101 co.2 e art.111 co.2 Cost.
Richiamate nella doglianza sulla correttezza del giudizio di merito e sull'obbligo motivazionale e di contraddittorio nel controllo giurisdizionale; la Corte rammenta che la motivazione deve essere logico-giuridica e non basata esclusivamente sull'autorità formale delle risultanze dell'Amministrazione
art.2041 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare un presunto indebito arricchimento dell'Amministrazione, ma non risultato decisivo rispetto alla statuizione sul diverso profilo fiscale
art.360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Usato dalla ricorrente per articolare censure di violazione di norme sostanziali, vizi di motivazione e altre questioni di legittimità, valutate dalla Corte
Massime di principio
- La "sopravvenienza attiva" ai fini dell'art.88 TUIR richiede che la posta passiva fosse effettivamente esistente all'origine e che la sua insussistenza sia successiva: la mera constatazione posteriore dell'originaria inesistenza (falsità) non configura di per sé una sopravvenienza attiva imputabile ad esercizi successivi
- Se l'Amministrazione fiscale contesta passività originariamente inesistenti, deve contestare direttamente l'inesistenza/fittizietà e il relativo pagamento, non ricanalizzare automaticamente il recupero come sopravvenienza dell'anno successivo mediante art.88
- Il condono tombale (art.9 L.289/2002) non produce effetti senza la regolarizzazione delle scritture contabili prevista dall'art.14: per sfruttarne l'efficacia occorre aver adempiuto alla procedura di regolarizzazione
- In giudizio di merito e di legittimità il giudice deve motivare in termini logico-giuridici la scelta tra le versioni contrapposte (contribuente vs Amministrazione) e non può risolversi dando prevalenza semplicemente alla provenienza istituzionale di un documento (es. PVC)
- Quando si sta valutando casi di fatture/operazioni sospette è necessario distinguere tra: a) posta reale e successivamente venuta meno (sopravvenienza), e b) posta originariamente inesistente (frode/falsità): le conseguenze fiscali e il termine temporale di tassazione sono diversi
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la questione presenta profili tecnici peculiari e il quadro giurisprudenziale risulta di recente consolidamento
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