Cassazione Penale, Sentenza n. 41909/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna (8 mesi di arresto) per guida senza patente in violazione dell'art. 73 d.lgs. 159/2011, sostenendo: (1) vizio di motivazione nella applicazione e rivalutazione della misura di prevenzione (sorveglianza speciale) e quindi mancata verifica della pericolosità sociale all'attualità; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p.; (3) violazione di legge e difetto di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la misura di prevenzione fosse effettivamente in vigore e rivalutata all'attualità (provvedimento del 20/05/2020 con controllo l'8/04/2022), perciò la condotta rientrava nella fattispecie di cui all'art. 73 (secondo la giurisprudenza e tenendo conto dell'indirizzo della Corte Cost.), ha confermato che la causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) non poteva essere riconosciuta alla luce della gravità, delle modalità e dei numerosi precedenti dell'imputato, e ha considerato congruo e motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione della personalità e dei precedenti. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato si configura solo se, al momento del fatto, il soggetto è sottoposto a una misura di prevenzione personale in vigore; non può fondarsi solo su uno status pregresso non attuale della misura.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede un giudizio complessivo e concreto sulla tenuità dell'offesa (modalità della condotta, esiguità del danno/pericolo) e sulla non abitualità; la valutazione spetta al giudice di merito e non è facilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
Le circostanze attenuanti generiche sono di competenza del giudice di merito; il diniego può fondarsi su indici preponderanti di disvalore (es. precedenti, personalità) senza necessità di valutare ogni singolo elemento indicato dalla difesa.
Fornisce i criteri (modalità, mezzi, oggetto, tempo, luogo, intensità del dolo/colpa, gravità del danno) per la determinazione della pena e per valutare la tenuità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Sentenza Corte Cost. n.116/2024
Ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui puniva un comportamento fondato su uno status pregresso non attuale; ha ribadito che la fattispecie penale richiede la presenza della misura di prevenzione personale al momento del fatto.
Massime di principio
- Per reati disciplinati dall'art. 73 d.lgs. 159/2011 occorre verificare che la misura di prevenzione personale sia effettivamente in vigore e rilevante al momento del fatto: se la misura non è attuale/non è eseguita, la fattispecie può essere non integrata.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione globale e motivata del giudice di merito; l'applicazione è restrittiva quando emergono precedenti, spiccata capacità delinquere o modalità della condotta non trascurabili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere basato su indici rilevanti della personalità (precedenti, forza del disvalore), e il giudice di merito non è obbligato a sviscerare ogni singolo elemento prospettato dalla difesa purché la decisione risulti congruamente motivata.
- In Cassazione il sindacato è limitato: i giudizi di merito su rivalutazione della pericolosità, tenuità del fatto e personalità sono difficilmente riformabili se la motivazione di merito è logica e completa.
- Sul piano processuale, la richiesta di trattazione in pubblica udienza non può essere unilateralmente trasformata in rito cartolare da una parte se altre parti hanno legittimamente chiesto la discussione orale; il diritto di difesa delle parti conversanti va rispettato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41869/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41836/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41837/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41838/2025 del 31/12/2025
- Sentenza penale · 31 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41839/2025 del 31/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →