Cassazione Civile, Ordinanza n. 30314/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un tecnico della produzione è stato licenziato disciplinarmente per reiterati ritardi e per l'inosservanza di numerosi turni di lavoro, con riferimento anche a condotte di permanenza non autorizzata sul posto di lavoro. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo, in sintesi, che: la lettera di licenziamento non sarebbe stata validamente consegnata o sarebbe stata letta una missiva di diverso contenuto; il licenziamento sarebbe nullo o illegittimo perché la società avrebbe fatto uso improprio di precedenti sanzioni conservative, alcune delle quali sospese per effetto della richiesta di collegio di conciliazione e arbitrato, e altre già valorizzate in precedenti contestazioni per recidiva; il giudice d'appello avrebbe mutato il titolo disciplinare, trasformando ritardi e permanenza non autorizzata in una generica insubordinazione, con conseguente violazione della disciplina contrattuale collettiva; la contestazione sarebbe stata intempestiva perché la società non avrebbe potuto scindere temporalmente un comportamento valutato in modo unitario; la società avrebbe tollerato le condotte, mostrando acquiescenza; infine, sarebbero stati omessi fatti decisivi dedotti in appello, idonei a invalidare il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati e ha rigettato il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, nullità o omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme sul quadro fattuale. Quanto al secondo motivo, ha affermato che era comunque legittimo considerare, ai fini della recidiva e della proporzionalità della sanzione espulsiva, anche precedenti sanzioni già efficaci e non solo quelle eventualmente sospese, richiamando l'orientamento per cui la sospensione ex art. 7 l. n. 300/1970 incide solo sulla temporanea ineseguibilità della sanzione. Quanto alla tempestività della contestazione, ha ribadito che l'immediatezza va intesa in senso relativo, con valutazione rimessa al giudice di merito, e ha ritenuto congrua la motivazione d'appello sulla legittimità della contestazione a distanza di due mesi, in un contesto di condotte reiterate e inserite in un continuum disciplinare. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
primo comma, n. 5; primo comma, n. 3
I motivi formalmente sussunti nei vizi di omesso esame, violazione di legge o nullità non possono risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, inammissibile in cassazione.
La sospensione della sanzione per effetto dell'attivazione del collegio di conciliazione e arbitrato incide solo sulla temporanea ineseguibilità della sanzione già efficace; il giudice può comunque tenerne conto nella verifica della recidiva e della legittimità del licenziamento.
Richiamato quale parametro della fattispecie espulsiva, in relazione alla gravità delle condotte contestate e alla recidiva.
Richiamato nel ricorso come norma in tema di licenziamento, ma senza un'autonoma statuizione di principio nel dispositivo della Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione disciplinare può essere ritenuta tempestiva anche se non immediata in senso assoluto, quando il ritardo sia giustificato dalla complessità dell'accertamento, dall'articolazione organizzativa dell'impresa o dalla necessità di apprezzare una condotta continuativa e reiterata.
- Nel licenziamento disciplinare fondato sulla recidiva, precedenti sanzioni conservative già efficaci possono essere valorizzate dal giudice ai fini della verifica della gravità complessiva dell'illecito; la sola pendenza di un procedimento di conciliazione/arbitrato ex art. 7 l. n. 300/1970 ne determina soltanto la temporanea ineseguibilità.
- La qualificazione giuridica delle condotte disciplinari e la valutazione della loro gravità, della tolleranza datoriale e dell'acquiescenza appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
- Quando le condotte contestate costituiscono un continuum reiterato nel tempo, il giudice può considerarle unitariamente ai fini della tempestività della contestazione e della gravità del licenziamento, senza essere vincolato a una frammentazione atomistica dei singoli episodi.
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