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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20748/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: 1) vizio del procedimento relativo alle modalità di notifica della citazione in appello: si deduce che l'operatore postale, in base alla normativa emergenziale (art.108 d.l. n.18/2020 come modificato dall'art.46 d.l. n.34/2020), non avrebbe indicato nel report la data e il nome e cognome del destinatario, limitandosi a barrare la casella 'persona fisica', e la cartolina sarebbe stata posta in cassetta senza previo accertamento dell'identità della persona presente in casa; si sostiene quindi la nullità dell'atto. 2) vizio di motivazione rispetto alla ricostruzione dell'elemento psicologico del reato e all'esclusione della causa di forza maggiore: si invoca l'imputabilità dell'assenza/omissione alle particolari condizioni fisiche dell'imputato (colto dal sonno dopo aver portato la figlia in ospedale e aver assunto farmaci).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto che la notifica, eseguita secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale e risultante dagli atti, sia stata portata a conoscenza del destinatario nel domicilio dichiarato; l'assenza di indicazione puntuale nel report è stata considerata mera irregolarità formale e non causa di nullità quando dagli atti risulti univocamente l'avvenuta consegna (tra l'altro, l'invio di raccomandata di conferma non è risultato necessario perché non emergono elementi contrari). Sul secondo motivo la questione è stata dichiarata inammissibile per essere fondata su fatti ampiamente valutati in sede di merito; la Corte territoriale aveva logicamente motivato la ricostruzione (gli agenti avevano bussato, erano entrati nel cortile, azionato lampeggiante e sirena) ritenendo ciò idoneo a provare l'assenza. Conseguentemente è stata confermata la responsabilità penale già accertata in primo grado (pena in primo grado quantificata in 1 anno di reclusione, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011

    La norma è stata ritenuta applicabile alla condotta contestata e la Corte ha confermato che gli elementi del reato erano integri e correttamente valutati in sede di merito

  • art. 108, d.l. n. 18 del 2020

    Interpretato unitamente alla modifica introdotta dall'art.46 del d.l. n.34/2020 come conferente validità alle modalità emergenziali di notifica (in assenza di contatto diretto), purché dagli atti risulti univocamente l'avvenuta consegna; carenze formali nel report non determinano automaticamente nullità

  • art. 46, d.l. n. 34 del 2020

    Considerato insieme all'art.108 d.l. n.18/2020 per valutare la legittimità delle modalità emergenziali di notifica; la Corte ha ritenuto che le prescrizioni non siano state violate in modo da inficiare la validità dell'atto

Massime di principio

  • Le notifiche eseguite secondo procedure emergenziali (es. inserimento in cassetta senza contatto diretto) possono essere ritenute valide se dagli atti emerge con chiarezza l'avvenuta consegna; omissioni formali nel report postale non comportano automaticamente nullità
  • Per ottenere l'annullamento di una notifica in cassazione è necessario dimostrare l'assenza di conoscenza dell'atto o un pregiudizio concreto: deduzioni meramente formali o astratte difficilmente bastano
  • Le censure relative alla valutazione dei fatti e dell'elemento psicologico del reato sono in larga misura inammissibili in sede di legittimità quando costituiscono rivalutazione del merito; la Corte di Cassazione rimette alla cognizione del giudice di merito la valutazione delle prove salvo vizio logico-giuridico manifesto
  • Per far valere una causa di forza maggiore o una incapacità imputabile a condizioni fisiche (sonno, farmaci) occorrono elementi probatori specifici che colleghino l'evento impeditivo all'impossibilità oggettiva di compiere la condotta dovuta; dichiarazioni generiche non superano la rivalutazione negativa dei fatti da parte del giudice
  • Gli atti degli agenti accertatori descritti (bussare, entrare nel cortile, azionare lampeggiante/sirena) possono costituire prova idonea dell'assenza del destinatario se opportunamente documentati e motivati in sentenza

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