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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20654/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Arlotta era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n.115/2002 per avere dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito familiare per il 2012 pari a euro 10.041,21 omettendo redditi che avrebbero portato il totale a euro 11.602,91. Il ricorrente ha impugnato sostenendo che mancava la prova del dolo generico richiesto dalla norma: le omissioni potevano derivare da un errore colposo (complessità della normativa, modesta componente reddituale della moglie pari a euro 482, il figlio non era più nel nucleo alla data dell'istanza). La Corte territoriale aveva ritenuto che la conoscenza dei beni e dei redditi fosse evidente e che l'omissione non fosse scusabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in quanto la sentenza della Corte d'Appello evidenziava lacune di motivazione sulla sussistenza del dolo. La Cassazione ha rilevato che i giudici di merito hanno errato nel ritenere un obbligo di indicare tutti i beni immobili e autovetture non previsto dagli artt.76 e 79 d.P.R. 115/2002, e non hanno adeguatamente valutato la distinzione tra errore di fatto (potenzialmente esimente) ed errore di diritto. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio, che dovrà valutare compiutamente l'elemento soggettivo alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n.115/2002

    Punisce false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; richiede per la configurabilità del reato il dolo generico, che va rigorosamente provato.

  • art. 76 d.P.R. n.115/2002

    Richiamato dalla corte di merito come presunto obbligo di indicare beni; la Cassazione osserva che il combinato disposto degli artt.76 e 79 non impone l'obbligo così inteso.

  • art. 79 d.P.R. n.115/2002

    Menziionato unitamente all'art.76; la Corte assume che non impone l'obbligo di elenco dei beni come sostenuto dalla sentenza impugnata.

  • art. 5 c.p.

    Principio sull'inescusabilità dell'errore di diritto; la Cassazione distingue però l'errore di diritto dall'errore sul fatto, sottolineando che l'imputato ha invocato quest'ultimo.

  • art. 47, comma 3, c.p.

    Riferito in tema di effetti dell'errore di diritto sulla sfera di responsabilità; la Corte segnala che non è stato invocato dall'imputato un errore di diritto.

  • Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018 (Zappia)

    Giurisprudenza che afferma la necessità di provare rigorosamente il dolo generico per le false indicazioni/omissioni nelle dichiarazioni per il patrocinio.

  • Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017 (Avagliano)

    Principio secondo cui la sussistenza effettiva delle condizioni di reddito può influire sull'elemento soggettivo come indicio di errore colposo, salvo che non emerga dolo eventuale adeguatamente dimostrato.

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 115/2002 è necessario provare il dolo generico: non basta rilevare discrepanze nei redditi per affermare automaticamente la responsabilità penale.
  • La presenza di beni o redditi non dichiarati non prova di per sé la conoscenza dolosa: occorre valutare se l'omissione sia riconducibile a negligenza/errore di fatto o a intenzione dolosa.
  • La complessità delle norme fiscali e la modestia dell'importo omesso possono essere indizi in favore della tesi colposa; il giudice deve motivare puntualmente perché ritiene escluso l'errore scusabile.
  • È fondamentale distinguere tra errore di diritto (in genere inescusabile ai sensi dell'art.5 c.p.) ed errore sul fatto (che può escludere il dolo): la qualificazione dell'errore incide direttamente sulla responsabilità penale.
  • Il giudice di merito non può desumere apoditticamente l'intenzionalità dalla esistenza di beni riconducibili al nucleo familiare se la normativa non impone esplicitamente l'obbligo di indicazione di tali elementi.
  • In casi simili l'onere di prova del dolo grava sull'accusa; in assenza di motivazione adeguata la decisione è suscettibile di annullamento e rinvio per una nuova valutazione dell'elemento soggettivo.

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