Cassazione Penale, Sentenza n. 20657/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen. relativa alla custodia cautelare subita dall'istante (carcere dal 9 luglio 2011 e poi arresti domiciliari dall'11 luglio al 6 dicembre 2011) in relazione al reato previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990. L'istante era stato arrestato per il possesso di grammi 4,360 di hashish; inizialmente convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare, successivamente era intervenuta una condanna in primo grado (28/02/2012) ma infine l'assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste" (sent. 27/10/2017, irrevocabile 10/02/2018). La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda ritenendo che il silenzio/processuale omissivo dell'indagato avesse rilevanza ai fini dell'esclusione del diritto alla riparazione, in quanto condotta endo-processuale gravemente colposa che avrebbe contribuito all'adozione delle misure restrittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia illegittimamente valorizzato l'esercizio del diritto di non rispondere quale elemento ostativo alla riparazione; ha richiamato la novellazione legislativa (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188) che ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen. precisando che "l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione". Perciò il giudice della riparazione dovrà riesaminare l'istanza senza tener conto del silenzio dell'imputato e valutare se sussistano altri comportamenti, accertati e non negati, idonei a integrare dolo o colpa grave.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"
La Corte ha interpretato la norma (nella sua versione risultante dalla modifica legislativa) nel senso che l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere utilizzato dal giudice della riparazione per escludere il diritto all'indennizzo; l'eventuale responsabilità ostativa deve fondarsi su altri comportamenti specifici e accertati.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188
Atto di recepimento/attuazione della delega legislativa che ha modificato l'art. 314 cod. proc. pen. in attuazione della direttiva UE 2016/343, rafforzando la tutela del diritto al silenzio e impedendo la valorizzazione del silenzio ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.
Direttiva (UE) 2016/343
Norma sovranazionale che ha ispirato la riforma volta a rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto al silenzio; richiamata come fonte che ha motivato l'intervento legislativo nazionale.
art. 64 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina il diritto dell'imputato di non rispondere (comma 3, lettera b)). La modifica normativa afferma che l'esercizio di tale facoltà non incide sul diritto alla riparazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica legislativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio non può essere usato dal giudice della riparazione per escludere il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione.
- Per escludere l'indennizzo è comunque necessario dimostrare comportamenti specifici dell'interessato che "hanno dato causa" o "concorso a darla" alla privazione della libertà: deve esistere un chiaro nesso causale tra la condotta e l'adozione della misura, fondato su elementi accertati o non negati.
- Il giudice della riparazione può rivalutare fatti penalmente irrilevanti o accertati e non esclusi dal giudice di merito, ma non può rimettere in discussione la decisione di merito sulla penale responsabilità.
- In casi simili il difensore dovrebbe sottolineare l'esistenza di elementi che smentiscono il nesso causale tra condotta del cliente (compreso il silenzio) e la misura cautelare, e richiedere che ogni eventuale rilievo critico si fondi su prove certe e non su congetture.
- La norma novella trova applicazione nei giudizi di riparazione successivi alla sua entrata in vigore e deve essere tenuta in conto anche quando le vicende processuali sono anteriori, se il giudizio di riparazione è ancora pendente; il giudice dovrà pertanto riesaminare la domanda senza valorizzare il silenzio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20654/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2022 del 27/05/2022
- Sentenza penale · 27 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20662/2022 del 27/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →