Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza di conferma della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato Samir Abdel Badih Hany responsabile dei reati di tentato furto in un garage (capo 1) e di contravvenzione al foglio di via (capo 2), fatti commessi in dicembre 2019. Due motivi: I) violazione di legge e mancata motivazione circa la mancata applicazione dell'istituto della continuazione fra i due reati; II) vizio di motivazione e mancata acquisizione di una prova decisiva (riprese delle telecamere di videosorveglianza), atteso che l'imputato e il coimputato avevano riferito di essere stati aggrediti da terzi sul luogo dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: sul primo motivo (continuazione) la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché la sentenza di merito aveva fornito motivazione congrua e logica sull'assenza di elementi che dimostrassero un medesimo disegno criminoso; inoltre, se fosse stata riconosciuta la continuazione la pena sarebbe stata più sfavorevole per il ricorrente (a causa della recidiva e dell'aumento previsto dal comma 4 dell'art. 81 c.p.), per cui manca anche l'interesse impugnatorio sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Sul secondo motivo la doglianza è inammissibile perché nei gradi di merito la difesa non aveva mai proposto una specifica istanza istruttoria per l'acquisizione delle riprese video (neanche ai sensi dell'art. 507 c.p.p.), e la questione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione. Per l'inammissibilità non essendo ricorribile per assenza di colpa nella determinazione della causa, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
comma 4 dell'art. 81 cod. pen.
La Corte ha richiamato il comma 4 per spiegare che, in presenza di recidiva, l'applicazione della continuazione avrebbe comportato un aumento della pena non inferiore a un terzo per il reato satellite, rendendo la posizione sanzionatoria dell'imputato più sfavorevole; ciò ha contribuito a escludere l'interesse concreto all'impugnazione di quella statuizione.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato per evidenziare che la richiesta di acquisizione di prove decisive (es. filmati di videosorveglianza) deve essere proposta nei gradi di merito; la mancata istanza istruttoria rende inammissibile la relativa doglianza se sollevata per la prima volta in Cassazione.
Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile: la condanna alla somma è stata disposta perché non è emersa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo l'indirizzo della Corte Costituzionale.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede elementi che dimostrino l'esecuzione di un medesimo disegno criminoso; la mera contiguità temporale o territoriale non è sufficiente.
- Se il riconoscimento della continuazione peggiorerebbe il trattamento sanzionatorio dell'imputato (es. per effetto di recidiva e aumenti), il ricorrente può non avere interesse ad impugnare tale statuizione.
- Questioni relative all'acquisizione di prove devono essere formulate e richieste nei gradi di merito (anche con istanze ex art. 507 c.p.p. quando previsto); sollevare per la prima volta tali carenze in Cassazione è inammissibile.
- La Cassazione giudica l'ammissibilità del ricorso anche in funzione della completezza delle deduzioni processuali nei gradi inferiori: mancata attività difensiva istruttoria preclude talune doglianze in sede di legittimità.
- In caso di ricorso inammissibile non dovuto a causa priva di colpa, è applicabile la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese processuali; occorre valutare l'opportunità dell'impugnazione anche rispetto al rischio di oneri economici aggiuntivi.
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