Cassazione Penale, Sentenza n. 20658/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'appello avverso la decisione del G.U.P. e ha confermato la misura degli arresti domiciliari disposta per il reato di associazione rilevata ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. L'unico motivo di ricorso censura l'erronea applicazione della legge processuale penale (art. 274 lett. c) c.p.p.) e il vizio di motivazione: si contesta che il giudice non abbia valutato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, ignorando il ruolo marginale e gregario del ricorrente nell'associazione, la sua incensuratezza e il suo inserimento lavorativo (attività regolare al momento dell'arresto), argomentazioni che secondo la difesa dimostrerebbero l'assenza di pericolosità concreta e la non necessità della misura cautelare.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Richiama il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo della presenza di un apparato argomentativo logico, escludendo la rivalutazione del quadro indiziario o della sussistenza delle esigenze cautelari se adeguatamente motivate. La Corte ritiene che il ricorso riproponga le stesse doglianze già sollevate in sede di appello senza confutare criticamente il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato. Il Tribunale del riesame ha già considerato l'incensuratezza e l'inserimento lavorativo ma le ha ritenute insufficienti a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, alla luce della partecipazione del ricorrente a un'associazione di narcotraffico con rilevante capacità organizzativa e una fitta rete di contatti che non consente di escludere il rischio di reiterazione del reato nonostante il tempo trascorso e l'arresto dei vertici. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La norma qualifica l'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte dà rilievo al fatto che l'imputato abbia partecipato a un'associazione dotata di notevole capacità organizzativa, elemento che giustifica la permanenza delle esigenze cautelari.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla censura per errore di diritto; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione delle regole processuali limitandosi a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione del giudice di merito.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Il Tribunale del riesame ha considerato che l'applicazione della misura, nonostante l'incensuratezza e l'impiego, era necessaria per vincere la presunzione normativa e sussisteva un concreto rischio di reiterazione comportamentale.
Norma citata in relazione alla requisitoria scritta del Procuratore generale; la Corte prende atto della richiesta di inammissibilità ma decide nel merito rigettando il ricorso.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione delle decisioni cautelari è limitato a verificare la presenza di un apparato argomentativo logico: non è ammessa una rivalutazione globale del materiale indiziario quando il giudice abbia adeguatamente motivato.
- L'incensuratezza e l'inserimento lavorativo, pur rilevanti, non determinano automaticamente la cessazione o la sostituzione di una misura cautelare se il giudice del merito ritiene, con motivazione non apparente, che sussistano rischi concreti di reiterazione (es. per la partecipazione a un'associazione criminale organizzata).
- Il tempo trascorso tra i fatti e l'applicazione della misura non annulla di per sé le esigenze cautelari: occorre una valutazione concreta della persistenza del pericolo di reiterazione, anche alla luce della struttura organizzativa del sodalizio e delle reti di contatti.
- In sede di impugnazione è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le argomentazioni del giudice di merito; lamentare genericamente vizio di motivazione senza scalfire il tessuto argomentativo esistente è in genere insufficiente.
- Quando si contesta una misura cautelare basata su appartenenza a organizzazioni criminali, è utile fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di capacità organizzativa o la perdita di contatti/ruolo, oltre a dati personali (es. stabile lavoro) che contrastino il pericolo concreto.
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