Cassazione Penale, Sentenza n. 20656/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di conferma della Corte d'appello che aveva dichiarato la responsabilità di Michele Vella per omicidio colposo (art. 589 c.p.) in relazione a un sinistro del 1/8/2013: Vella, provenendo da un accesso privato, effettuò una svolta a sinistra per immettersi sulla strada provinciale senza dare la precedenza all'autovettura condotta da Giuseppe Spanò, provocandone la morte. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova e omissione di valutazione delle dichiarazioni del testimone maresciallo Chiarelli (che avrebbe escluso violazioni del codice della strada da parte di Vella e riferito dell'abbagliamento della vittima dalla luce solare), nonché censurato il diniego delle attenuanti generiche e la motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproducessero questioni già esaminate e respinte in appello senza fornire una confutazione autonoma e specifica, cadendo nella aspecificità prevista dall'art. 591 c.p.p. Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del consulente tecnico e della Corte territoriale: l'obbligo di arrestarsi e dare precedenza spettava a Vella che stava immettendosi dalla proprietà privata, e anche una minima occupazione della carreggiata può integrare l'inosservanza della precedenza se crea concreto pericolo di interferenza delle traiettorie. La deposizione del testimone circa l'abbagliamento della vittima non supera le conclusioni tecniche e non solleva l'obbligo dell'imputato di accertarsi della libertà della strada. Anche il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti motivati e non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Decisione del 7 aprile 2022.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma delittuosa applicata per il reato di omicidio colposo: la condotta del conducente che viola le norme della circolazione e cagiona la morte è stata ritenuta integrata.
art. 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito deve valutare la personalità dell'imputato e i criteri ivi indicati; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi tali da concedere le attenuanti.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Previsione di inammissibilità del ricorso per motivi non specifici o che non confutano puntualmente la decisione impugnata: la Corte ha applicato tale principio per dichiarare il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- In caso di immissione su strada pubblica provenendo da luogo privato, grava sul conducente che si immette l'obbligo di arrestarsi e di assicurarsi che la strada sia libera: il suo obbligo non è scalfito dalla circostanza che la vittima fosse abbagliata dal sole.
- L'occupazione anche parziale della carreggiata da parte del veicolo che si immette può integrare l'inosservanza della precedenza se crea un concreto pericolo di interferenza delle traiettorie; non è necessario dimostrare che l'ostacolo abbia completamente impedito l'evitamento dell'urto.
- Le valutazioni tecniche (CTU) e le ricostruzioni di fatto adeguatamente motivate dalla Corte territoriale sono difficilmente sindacabili in Cassazione: il rimedio è inammissibile se il ricorrente si limita a riprodurre le medesime censure già valutate e rigettate in appello senza confutazione specifica.
- La dichiarazione di testimoni che prospettano versioni alternative (es. abbagliamento) non prevale automaticamente sulla consulenza tecnica irripetibile se il giudice di merito motiva la prevalenza delle risultanze tecniche.
- La concessione delle attenuanti generiche e la graduazione della pena sono valutazioni di merito: sono insindacabili in cassazione purché la motivazione non sia contraddittoria e renda conto degli elementi considerati.
- La mancanza di specificità delle doglianze (ossia l'ignorare o non confutare le argomentazioni del giudice impugnato) comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
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