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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20661/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'impugnazione deduceva due censure principali. 1) Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo 1): si sosteneva che i tabulati telefonici dell'utenza di Giuseppe De Luca dimostrassero un transito troppo rapido (frazioni di secondo) nella zona dell'azienda di Dore la sera del 13/02/2019, incompatibile con una consegna di stupefacente; la lettura dell'annotazione dei Carabinieri del 02/10/2019 e dei tabulati, secondo il ricorrente, smentirebbe la ricostruzione del G.I.P. e del giudice del riesame. Inoltre si osservava che gran parte del compendio investigativo riguarda altri indagati e non Dore, e non vi sono intercettazioni che lo colleghino direttamente ai fatti contestati, salvo riferimenti neutri come la definizione "persona seria". 2) Erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e carenza di motivazione circa la partecipazione di Dore a un'organizzazione di traffico: il ricorrente contestava che gli elementi indicati dal G.I.P. (incontri del 5 e 7 maggio 2019, conversazioni nell'auto di Ficara con frasi come "Gli ho detto si...senza debiti" e "eh... ma lui deve dircelo...già lo sa com'è la cosa...") non dimostrassero la sua affiliazione o la consapevolezza di contribuire stabilmente all'associazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non vi sia travisamento dell'annotazione o dei tabulati: il giudice del riesame ha valutato il rapido passaggio di De Luca nel contesto più ampio (presenza verificata con videosorveglianza all'ovile di Porcu, viaggi congiunti, ruolo emerso di De Luca come corriere al momento dell'arresto) e ha ritenuto plausibile che la consegna potesse avvenire in pochi istanti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto sussistenti indizi sintomatici di partecipazione all'organizzazione: il Tribunale ha ricostruito un vincolo durevole e la consapevolezza di Dore circa l'origine criminale dei fornitori (Strangio e Ficara) e la ripetizione di acquisiti di droga come contributo causale al rafforzamento dell'associazione. La Corte ha applicato il principio delle Sezioni Unite (sent. Carnevale) sull'eventuale concorso "esterno" che prescinde dall'affectio societatis purché vi sia contributo concreto, consapevole e rilevante. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Norma relativa alle fattispecie di traffico e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio; il giudice ha ritenuto applicabile la contestazione in relazione agli acquisti ripetuti e all'attività di rifornimento per l'immissione nel mercato.

  • Codice penale, art. 110

    Richiama il concorso di persone nel reato (concorso di reati), utilizzato per collegare condotte di più soggetti nell'ambito dei reati contestati.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 1-bis

    Disposizioni sulle sanzioni e reati in materia di stupefacenti; citate tra le imputazioni per i reati-fine contestati.

  • Giurisprudenza di legittimità (limiti del sindacato di Cassazione sulle misure cautelari)

    "la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito"

    La Corte ricorda che in sede di cassazione avverso misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione e non alla riconsiderazione completa del materiale probatorio.

  • Sez. U, Sentenza n. 22327 del 30/10/2002 (Carnevale)

    "È configurabile il concorso cd. 'esterno' nel reato in capo alla persona che, priva della 'affectio societatis' e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso"

    La Corte ha applicato questo principio per ritenere configurabile la partecipazione di Dore anche in mancanza di una piena affectio societatis, quando siano riscontrabili contributi ripetuti e consapevoli che favoriscono l'associazione.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso misure cautelari il sindacato è limitato: il giudice verifica la coerenza logica e giuridica della motivazione, non può rinnovare l'intero esame probatorio o sostituirsi al giudice del merito.
  • Un transito telefonico brevissimo su celle riferite a un luogo non esclude, di per sé, la consegna di droga se inserito in un quadro indiziario più ampio (videosorveglianza, viaggi congiunti, ruolo noto del corriere, commenti e contatti successivi).
  • Per ritenere la partecipazione a un'associazione di traffico non sempre è necessaria l'affectio societatis: la dottrina delle Sezioni Unite (Carnevale) consente di configurare un "concorso esterno" quando vi sia un contributo concreto, consapevole e rilevante che rafforzi o conservi l'associazione.
  • Per impugnare efficacemente una misura cautelare basata su dati tecnici (es. tabulati), il ricorrente deve dimostrare un errore di fatto o un travisamento significativo degli atti istruttori, non può limitarsi a una diversa interpretazione possibile dei medesimi elementi.
  • Il giudice cautelare valuta il complesso delle circostanze: intercettazioni, rilevamenti GPS, tabulati, videoregistrazioni e arresti successivi possono essere combinati per formare un quadro indiziario idoneo a giustificare la custodia cautelare.

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