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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11779/2025 del 05/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente che, dopo molti anni di servizio con contratti a tempo determinato nella scuola statale, era stata immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato. La lavoratrice sosteneva che, durante il periodo di precariato, non le fossero stati riconosciuti aumenti retributivi e che, anche dopo la regolarizzazione del rapporto, l’anzianità di servizio le fosse stata riconosciuta solo in misura ridotta. Chiedeva quindi la ricostruzione integrale della carriera, con pieno computo del servizio pre-ruolo e conseguente attribuzione degli scatti stipendiali maturati. In cassazione ha impugnato la decisione della Corte d’appello che, pur confermando il merito a lei favorevole, aveva compensato le spese di lite; la ricorrente deduceva violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la Corte territoriale avesse immotivatamente fondato la compensazione su un presunto contrasto giurisprudenziale, mentre il principio sarebbe stato già consolidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la censura non investiva la mera astratta possibilità di compensare le spese in presenza di contrasto giurisprudenziale, ma contestava la valutazione compiuta dal giudice di merito circa l’esistenza di tale contrasto, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che, comunque, la questione sulla ricostruzione della carriera del personale docente immesso in ruolo dopo rapporti a termine era stata oggetto di ulteriori sviluppi giurisprudenziali e non risultava definitivamente esaurita. Non è stata pronunciata condanna alle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese; è stato invece dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla regola della soccombenza nelle spese di lite.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte osserva che la valutazione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale rientra nel giudizio di merito del giudice di appello.

  • art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014

    Richiamato in relazione alla liquidazione/compensazione delle spese.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro di calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Menzi ionato nel richiamo al quadro normativo sulla ricostruzione della carriera del personale docente e sul computo del servizio pre-ruolo.

  • clausola 4 dell’Accordo Quadro

    Richiamata nel confronto tra disciplina interna e diritto dell’Unione in materia di anzianità e trattamento retributivo del personale docente precario poi immesso in ruolo.

Massime di principio

  • La censura che investe la valutazione del giudice di merito circa l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale ai fini della compensazione delle spese non è deducibile come vizio di legittimità, se non nei limiti in cui si denunci una violazione di legge e non un apprezzamento di fatto.
  • La possibilità di compensare le spese per la novità o l’incertezza della questione presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente esercitata.
  • Nelle controversie sul personale docente assunto a tempo indeterminato dopo lunghi rapporti a termine, la disciplina interna sulla ricostruzione della carriera va letta nel coordinamento con la giurisprudenza nazionale e unionale sul trattamento del servizio pre-ruolo, ma la sola esistenza di precedenti favorevoli non esclude che il tema possa permanere oggetto di dibattito giurisprudenziale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le controparti intimate non svolgono difese, non segue pronuncia sulle spese, fermo l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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