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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13642/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di una collaboratrice che aveva prestato attività come programmista regista per una società radiotelevisiva, con una successione di contratti a progetto dal 28.2.2005 al 26.3.2014. La Corte d'appello aveva riformato il primo grado, accertando che il rapporto era in realtà di lavoro subordinato, dichiarando la nullità dei contratti a progetto, riconoscendo la persistente esistenza del rapporto e condannando la società al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e al risarcimento del danno per omissione contributiva relativamente ai contributi prescritti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 32, comma 3, lett. b), L. n. 183/2010, sostenendo che la decadenza dovesse operare ogni volta si discuta della natura del rapporto di lavoro, anche nei rapporti autonomi coordinati e continuativi, per evitare disparità di trattamento; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., assumendo che il progetto apposto ai contratti fosse specifico e coincidesse con l'oggetto del contratto, sicché la prova avrebbe dovuto condurre a ritenere genuino il rapporto autonomo; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la Corte territoriale avesse trascurato la reale sussistenza del progetto e quindi la concreta natura del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il regime decadenziale dell'art. 32, comma 3, lett. b), L. n. 183/2010 si applica solo al recesso del committente e non quando il rapporto di collaborazione si sia estinto per recesso del collaboratore o per naturale scadenza, ipotesi nelle quali l'azione di accertamento della subordinazione resta soggetta alla prescrizione. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, sotto le forme della violazione di legge e dell'omesso esame, a ottenere una rivalutazione del merito sulla sussistenza del progetto e sulla natura del rapporto, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, lett. b), L. n. 183/2010

    La decadenza opera solo nelle ipotesi di recesso del committente e non si estende ai casi in cui il rapporto di collaborazione autonoma cessi per iniziativa del collaboratore o per naturale scadenza, quando non vi sia un atto del committente da contestare.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Richiamato come base della condanna al pagamento dell'indennità riconosciuta dalla Corte territoriale in caso di conversione/accertamento del rapporto.

  • art. 69 d.lgs. n. 276/2003

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la genuinità del progetto apposto ai contratti a progetto e quindi la natura autonoma del rapporto.

  • artt. 115, 116 e 421 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il regime decadenziale previsto per l'impugnazione del recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non si applica quando il rapporto sia cessato per iniziativa del collaboratore o per scadenza naturale, poiché in tali casi manca l'atto del committente che il lavoratore abbia interesse a contestare.
  • Quando il ricorso per cassazione, pur formalmente prospettato come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici, le censure sono inammissibili.
  • La valutazione della sussistenza o meno di un progetto genuino nei contratti a progetto e della concreta natura autonoma o subordinata del rapporto appartiene al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del sindacato di legittimità.
  • In tema di rapporti di lavoro parasubordinato, la contestazione della subordinazione può essere soggetta alla prescrizione ordinaria quando non venga impugnato un recesso datoriale, ma la sola cessazione del rapporto per eventi diversi dalla volontà del committente.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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