Cassazione Civile, Sentenza n. 8071/2020 del 23/04/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento catastale con cui, nell’ambito della revisione parziale prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 per immobili situati in una microzona ritenuta anomala, tre unità immobiliari erano state riclassificate dalla classe 3 alla classe 5, pur restando invariata la categoria A/2. La CTP aveva annullato l’avviso; la CTR del Lazio, con sentenza n. 7961/2016 depositata il 5 dicembre 2016, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo sussistenti i presupposti della revisione e legittima la nuova classificazione. Gli eredi della destinataria dell’avviso hanno proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione degli obblighi di motivazione previsti dalla L. n. 212 del 2000 e dalla L. n. 241 del 1990, in relazione alla disciplina della revisione catastale, sostenendo che l’avviso non esponeva in modo specifico le ragioni del riclassamento e contestando la sufficienza del richiamo ai presupposti generali della procedura; hanno inoltre richiamato una perizia giurata sull’incongruità; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; 3) omessa pronuncia sulle contestazioni di illegittimità delle deliberazioni dell’Agenzia del Territorio del 2005 e del 30 novembre 2010, concernenti la competenza a individuare la percentuale significativa di scostamento e le modalità di calcolo dei rapporti tra valori catastali e di mercato; 4) omessa pronuncia e violazione dell’obbligo di motivazione quanto alla mancata indicazione degli elementi che giustificavano la revisione parziale del classamento; 5) omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia per tardività, assumendo che la notificazione fosse stata avviata il 13 maggio 2016, oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado del 12 novembre 2015; 6) omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 328 e 330 c.p.c., poiché notificato alla parte deceduta anziché agli eredi.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di tardività dell’appello: dagli atti risultava che l’atto era stato presentato per la notificazione all’ufficio postale il 12 maggio 2016, entro il termine di sei mesi dalla sentenza di primo grado non notificata, depositata il 12 novembre 2015; la distinta delle raccomandate con timbro datario era idonea a provare la consegna all’ufficio postale. Ha rigettato anche la censura relativa alla notificazione dell’appello alla parte deceduta, applicando il principio di ultrattività del mandato alla lite: in assenza di dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore prima del passaggio in decisione, la notificazione presso il procuratore costituito era ammissibile. Ha accolto il primo e il quarto motivo, perché l’avviso non indicava in modo chiaro, specifico e analitico né i dati e i metodi usati per accertare l’anomalia della microzona né i criteri e le operazioni che avevano condotto, per le singole unità, al passaggio dalla classe 3 alla classe 5. La mera affermazione di una riqualificazione urbana e di uno squilibrio tra valori di mercato e catastali, senza indicare fonti, parametri, modalità di calcolo e criteri applicativi, non consentiva alla contribuente di verificare e contestare la legittimità del riclassamento. Il secondo, terzo e gli ulteriori profili non esaminati sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese dell’intero giudizio, in ragione del consolidarsi dell’indirizzo di legittimità soltanto nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335 dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi.
La revisione richiede dapprima l’accertamento e la prova dei presupposti della riclassificazione di massa e, successivamente, la deduzione e prova dei criteri con cui essa è applicata alla singola unità immobiliare; entrambe le fasi devono essere adeguatamente motivate.
Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.
L’obbligo di motivazione impone di esporre le fonti, i metodi e i criteri impiegati per determinare i dati alla base del riclassamento, non essendo sufficiente un richiamo generico allo scostamento tra valori di mercato e catastali.
Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti.
La microzona è individuata in base a caratteri territoriali e immobiliari omogenei; la revisione di massa presuppone la corretta delimitazione di tali ambiti e il confronto dei relativi valori con quelli dell’intero territorio comunale.
L’atto di gravame risulta, infatti, presentato per la notificazione presso l’Ufficio postale in data 12 maggio 2016, così come risulta dal registro delle raccomandate presentato dall’Agenzia delle Entrate ed acquisito in causa e, quindi, nel rispetto del termine cd.”lungo” di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c. nuova formulazione, essendo stata la sentenza della CTP, non notificata, depositata in data 12.11.2015.
Nel caso concreto il termine lungo di sei mesi è stato rispettato, poiché la presentazione dell’atto di appello per la notificazione è avvenuta il 12 maggio 2016, prima della scadenza decorrente dal deposito della sentenza non notificata.
Va ricordato in proposito che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 15295 del 04/07/2014, hanno affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ii)d opera di quest’ultimo comporta che (giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che assuma un qualche significato la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante.
Se il procuratore costituito non dichiara o notifica l’evento interruttivo prima del passaggio in decisione, l’impugnazione può essere notificata presso di lui in forza dell’ultrattività del mandato alla lite.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con l’accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2).
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
Massime di principio
- Nella revisione del classamento prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, l’amministrazione deve motivare e provare sia i presupposti della riclassificazione della microzona sia i criteri utilizzati per applicarla alla singola unità immobiliare; la motivazione relativa a una fase non può sostituire quella dovuta per l’altra.
- L’avviso di riclassamento fondato sulla revisione per microzone non è adeguatamente motivato se si limita a richiamare genericamente lo scostamento tra valori medi di mercato e valori catastali o una riqualificazione urbana. Deve rendere conoscibili i dati, le fonti, le date, i metodi di rilevazione e di calcolo e i criteri che collegano la revisione della microzona alla nuova rendita della singola unità.
- La revisione prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 è diretta a riallineare, in funzione perequativa, i rapporti tra valori medi di mercato e valori catastali delle microzone; non è uno strumento per correggere errori originari nella rendita della singola unità né per adeguarne il classamento a migliorie edilizie individuali.
- Le diverse procedure di revisione del classamento hanno presupposti e causae petendi distinti. L’amministrazione che abbia avviato una specifica procedura non può giustificare in giudizio la pretesa invocando presupposti propri di una procedura diversa, né sostituire successivamente le ragioni esposte nell’atto.
- Nel caso di morte della parte costituita a mezzo di procuratore, se l’evento non è dichiarato o notificato dal procuratore prima del passaggio in decisione, opera l’ultrattività del mandato alla lite e l’impugnazione può essere notificata presso il procuratore costituito.
- Nel giudizio tributario, il timbro datario apposto dall’ufficio postale sull’elenco di trasmissione delle raccomandate è idoneo a provare la consegna dell’atto all’ufficio postale e, quindi, il rispetto del termine di impugnazione da parte del notificante.
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