Cassazione Penale, Ordinanza n. 15413/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di detenzione di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nel ricorso ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. In particolare, sosteneva che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi favorevoli alla concessione del beneficio e che la pena irrogata fosse stata determinata senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi valorizzabili, e che lo stato di incensuratezza non è più, da solo, sufficiente a giustificare la concessione del beneficio. Quanto alla dosimetria della pena, ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato la gravità del fatto, la notevole quantità di stupefacente rinvenuta e la disponibilità di un'ingente somma di denaro contante, elementi idonei a desumere contatti con ambienti criminali di rilievo e una stabile inclinazione delittuosa. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990
norma incriminatrice del fatto di detenzione di sostanza stupefacente contestato in giudizio, confermata in appello.
art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990
richiamato come base dell'ipotesi aggravata, rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio e del giudizio sulla pena.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi o circostanze di segno positivo; non basta il solo stato di incensuratezza.
criterio guida per la commisurazione della pena; una motivazione sintetica può essere sufficiente se la pena irrogata è coerente con la gravità del reato e con gli altri parametri legali.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di elementi positivi idonei a fondare il beneficio; il solo dato dell'incensuratezza dell'imputato non è sufficiente a imporne la concessione.
- La valutazione sulla pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in sede di legittimità, è sindacabile solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o eccedente in modo anomalo la misura edittale media.
- Quando la pena è contenuta entro limiti coerenti con il trattamento edittale e il giudice valorizza in modo non illogico gravità del fatto, quantità dello stupefacente e altri indici di capacità criminale, la motivazione sulla dosimetria è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione, la manifesta infondatezza dei motivi può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso con applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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