Cassazione Civile, Ordinanza n. 30877/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il recupero di contributi condominiali. La ricorrente, che deduceva di essere soltanto usufruttuaria dell’unità immobiliare e non nuda proprietaria, sosteneva di non essere legittimata passivamente rispetto alla pretesa del condominio, almeno con riferimento alle spese straordinarie. Aveva inoltre proposto domanda riconvenzionale per la restituzione di somme che assumeva indebitamente versate. La Corte d’appello aveva invece ritenuto legittima la pretesa del condominio facendo leva sul principio dell’apparenza, valorizzando il fatto che la ricorrente aveva in precedenza pagato spese condominiali senza rappresentare all’amministratore la propria effettiva posizione reale. In cassazione sono stati dedotti cinque motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.; nullità della sentenza per vizi di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c.; violazione degli artt. 1004 e ss. c.c.; vizi motivazionali e violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda riconvenzionale; violazione degli artt. 91, 92, 96 e 112 c.p.c. e ulteriore vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva fondato sul principio dell’apparenza la pretesa del condominio nei confronti dell’usufruttuaria. La Corte ha ribadito che, nelle azioni di recupero delle spese condominiali, è passivamente legittimato il vero titolare del diritto reale sull’unità immobiliare e non chi appaia tale; inoltre, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, le spese ordinarie gravano sull’usufruttuario mentre quelle straordinarie sul nudo proprietario, sicché il credito condominiale va imputato secondo la natura della spesa e il soggetto obbligato. L’accoglimento del terzo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
difesa personalmente ex art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti.
richiamato nei motivi di ricorso per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia.
art. 24 Cost.
invocato come parametro costituzionale di tutela del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
invocato come parametro costituzionale sul giusto processo e sulla motivazione.
richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza.
richiamato in relazione alla struttura e motivazione della sentenza.
individua, nel rapporto tra usufruttuario e nudo proprietario, le spese a carico dell’usufruttuario, in particolare quelle di amministrazione e manutenzione ordinaria.
individua le riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di spese processuali.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di compensazione delle spese.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità aggravata.
art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c.
richiamato come disciplina sopravvenuta non applicabile ratione temporis al caso deciso.
citata per l’introduzione della disciplina successiva in materia di obbligazioni condominiali e usufrutto.
Massime di principio
- Nell’azione promossa dall’amministratore per il recupero delle quote condominiali, la legittimazione passiva spetta al soggetto che sia effettivamente titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, non a chi ne appaia titolare in base a situazioni di fatto o a comportamenti pregressi.
- Il principio dell’apparenza non può essere utilizzato per fondare una pretesa di adempimento verso un soggetto che non sia effettivamente debitore; esso può rilevare, al più, per l’individuazione del titolare di un diritto in presenza di errore scusabile del terzo in buona fede.
- L’amministratore di condominio ha l’onere di verificare preventivamente i registri immobiliari per accertare chi sia il reale titolare del diritto sull’unità immobiliare prima di agire per il recupero dei contributi.
- In presenza di usufrutto, per la disciplina anteriore alla modifica dell’art. 67 disp. att. c.c., le spese condominiali devono essere imputate secondo la loro natura: all’usufruttuario quelle ordinarie e di amministrazione, al nudo proprietario quelle straordinarie.
- Se la domanda di recupero delle spese non distingue correttamente i soggetti obbligati in base alla natura dei costi, il giudice deve riesaminare la pretesa alla luce della ripartizione legale delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario.
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