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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15394/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avanti al Tribunale contro il decreto di liquidazione emesso per la custodia di materiale esplodente sequestrato, consistente in quattro track e tre cipolle. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’art. 5 del D.M. n. 265 del 2006 e degli artt. 1 e 12 delle preleggi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato la normativa tariffaria prevista per la custodia di ciclomotori, mentre il bene custodito era materiale esplodente, per il quale avrebbe dovuto operarsi una diversa liquidazione. La Corte rileva che il giudice di merito, constatata l’assenza di usi locali specifici, ha fatto ricorso in via analogica alla tariffa ministeriale per i ciclomotori, correggendola in diminuzione per il minor ingombro e valore dei beni, ma anche in aumento per la maggiore pericolosità rispetto ai ciclomotori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo il D.M. n. 265 del 2006, per i beni non espressamente contemplati dalle tabelle ministeriali la liquidazione dell’indennità di custodia debba avvenire in base agli usi locali; ha inoltre ribadito che l’uso locale, ai fini della determinazione del compenso, coincide con la prassi tariffaria usualmente praticata dagli operatori del settore nella realtà economica del luogo, senza necessità di un ulteriore elemento soggettivo di opinio iuris ac necessitatis. Nel caso concreto, il Tribunale aveva escluso la prova di un uso locale e aveva quindi applicato un criterio analogico, richiamando la tariffa dei ciclomotori. La Cassazione ha ritenuto il motivo non scrutinabile per la presenza di un orientamento già consolidato contrario alla tesi della ricorrente. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 58 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come norma che rinvia, per la liquidazione dell’indennità di custodia, agli usi locali per i beni non coperti da tabelle specifiche.

  • art. 59 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato insieme all’art. 58 per il quadro normativo della liquidazione del compenso del custode.

  • art. 5 D.M. n. 265 del 2006

    Indica che, per i beni diversi da quelli espressamente contemplati, la determinazione dell’indennità di custodia avviene sulla base degli usi locali.

  • art. 1 preleggi

    È evocato nel motivo, ma la Corte decide in base al consolidato orientamento sull’uso locale e sul rinvio alle prassi del settore.

  • art. 12 preleggi

    È evocato nel motivo, ma la Corte non accoglie la censura interpretativa della ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per la dedotta violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    La Corte dichiara inammissibile il motivo perché la questione è già risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare la misura del contributo unificato da raddoppiare, se dovuto.

Massime di principio

  • Dopo l’emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la disciplina transitoria che faceva riferimento alle tariffe prefettizie non è più applicabile per la liquidazione dell’indennità di custodia dei beni sequestrati non compresi nelle tabelle ministeriali.
  • Quando la legge e il regolamento rinviano agli usi locali per la determinazione del compenso del custode, l’uso locale va identificato nella prassi tariffaria concretamente praticata dagli operatori del settore nel luogo in cui l’attività è svolta, senza che sia necessaria la prova dell’opinio iuris ac necessitatis.
  • In mancanza di un uso locale specifico, il giudice può procedere alla liquidazione mediante criterio analogico, valorizzando la categoria più vicina tra quelle tabellate e correggendola in relazione alle caratteristiche concrete del bene custodito.
  • È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., il motivo di ricorso per violazione di legge quando la soluzione adottata dal giudice di merito si conforma a un orientamento di legittimità già consolidato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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