Cassazione Civile, Ordinanza n. 35415/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta nel 2009 su un viale comunale, mentre la persona danneggiata scendeva dal marciapiede in prossimità di due caditoie per il deflusso delle acque piovane, tra le quali si sarebbe formata una fessura/buca. La domanda risarcitoria nei confronti del Comune era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello, sul rilievo che l’evento fosse dovuto esclusivamente alla condotta imprudente della danneggiata, qualificata come caso fortuito, anche in ragione della visibilità delle caditoie e dell’illuminazione della zona. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che: la condotta della vittima può escludere la responsabilità del custode solo se connotata da autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità; nel caso concreto il Comune non avrebbe provato alcuna condotta imprevedibile della danneggiata; al più, una eventuale negligenza della vittima avrebbe potuto integrare una concausa, non una causa esclusiva; inoltre, il giudizio sulla negligenza della vittima e quello sulla imprevedibilità della sua condotta da parte del custode sarebbero concetti distinti e non coincidenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’impianto della decisione di merito, che aveva escluso la responsabilità del custode perché la caduta era riconducibile a una condotta della danneggiata ritenuta, in concreto, imprevedibile ed eccezionale rispetto al rischio creato dalla situazione dei luoghi. La Corte ha richiamato i principi più recenti in tema di art. 2051 c.c.: la responsabilità del custode è oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa ed evento; il caso fortuito può consistere anche nel fatto del danneggiato, ma solo se imprevedibile e inevitabile in senso oggettivo; la mera imprudenza della vittima non basta, se non assume carattere di cesura definitiva della serie causale. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva implicitamente valutato la condotta della danneggiata come non prevedibile né prevenibile, valorizzando la visibilità delle caditoie e la necessità di prestare attenzione nel loro attraversamento. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia è qualificata come criterio di imputazione oggettivo; il custode risponde del danno cagionato dalla cosa salvo prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del danneggiato se imprevedibile e inevitabile.
La condotta colposa del danneggiato rileva come possibile concausa del danno e va valutata in relazione al dovere di ragionevole cautela; può incidere sul nesso causale, ma non basta di per sé a escludere la responsabilità del custode.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione al calcolo del contributo unificato dovuto.
art. 2 Cost.
È evocato come base del principio di solidarietà che impone al danneggiato un dovere generale di ragionevole cautela.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il custode risponde sulla base di un criterio oggettivo: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre incombe al custode dimostrare il caso fortuito.
- Il fatto del danneggiato può integrare caso fortuito solo se presenta caratteri oggettivi di imprevedibilità e inevitabilità tali da interrompere la serie causale riconducibile alla cosa; la sola imprudenza o negligenza non è sufficiente.
- La valutazione dell’imprevedibilità della condotta del danneggiato è distinta dal giudizio sulla sua colpa: una condotta può essere colposa e, tuttavia, non idonea a spezzare il nesso causale se resta una evenienza prevedibile o prevenibile.
- Quando il danno derivi dall’interazione tra la cosa e l’agire umano, l’art. 1227, comma 1, c.c. consente di valorizzare la condotta del danneggiato come concausa, ma l’esclusione totale della responsabilità del custode richiede una condotta del danneggiato con efficacia causale esclusiva.
- La prevedibilità della condotta del danneggiato va apprezzata in concreto, secondo un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, tenendo conto delle circostanze del caso e della visibilità del pericolo.
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