Sentenza del 07/03/2018 n. 2185 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 6/18 Accertamento - Società estinta - Crediti tributari antecedenti all'estinzione - Notifica alla società Legittimità - Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2010, contestando: la nullità della notifica perché effettuata a una società già estinta; il difetto di potere o di delega del funzionario firmatario; la mancata allegazione del PVC; la violazione degli artt. 5 e 12 dello Statuto del contribuente, anche per il superamento del termine di 30 giorni della verifica; la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. in relazione alle indagini bancarie; nonché l’infondatezza della pretesa tributaria e il mancato riconoscimento dei costi. La società sosteneva inoltre che le movimentazioni bancarie non fossero riferibili a operazioni imponibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato integralmente l’appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto valida la notifica presso la sede della società, poiché l’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 posticipa di cinque anni, ai fini fiscali, gli effetti dell’estinzione derivante dalla cancellazione. Ha inoltre riconosciuto la validità della delega di firma, escludendo che il termine di 30 giorni previsto per la verifica fiscale sia perentorio o che la sua violazione comporti nullità. Le indagini bancarie sono state ritenute legittime, essendo state autorizzate, e la mancata allegazione dell’autorizzazione non determina di per sé l’illegittimità dell’accertamento. Nel merito, la società non ha fornito una giustificazione analitica delle singole movimentazioni bancarie e di cassa, né ha provato l’estraneità delle somme all’attività d’impresa. L’accertamento è stato quindi confermato. Le spese del secondo grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi (...) l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La cancellazione della società dal Registro delle imprese non impedisce, per i cinque anni successivi, la validità e l’efficacia degli atti tributari relativi a obbligazioni sorte prima dell’estinzione. L’atto può quindi essere notificato presso la sede della società cancellata.
Norma richiamata per l’estinzione della società conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese.
La cancellazione produce l’estinzione civilistica della società, ma, nel settore tributario, tale effetto è differito nei limiti e per il periodo stabiliti dall’art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014.
Art. 12, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Il contribuente ha diritto che la permanenza dei verificatori presso la sede non superi i trenta giorni, prorogabili nei casi previsti dalla legge.
Il termine è stato qualificato come ordinatorio e non perentorio; il suo superamento, in assenza di una specifica sanzione normativa, non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento.
Art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972
Prevede l’autorizzazione per l’esecuzione di indagini bancarie ai fini dell’accertamento IVA.
L’autorizzazione ha funzione organizzativa interna e non necessita di motivazione né di allegazione all’avviso. La sua assenza materiale può rilevare solo se provata e se ha causato un concreto pregiudizio al contribuente.
Le movimentazioni bancarie non giustificate possono essere poste a base dell’accertamento del reddito.
Le presunzioni derivanti dai movimenti bancari operano anche quando l’accertamento non è induttivo. Il contribuente deve fornire una spiegazione analitica delle singole operazioni e dimostrarne l’eventuale estraneità all’attività imponibile.
Cass. civ., sez. 5, sentenza n. 21303/2013
Non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, ma è necessaria la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione.
Per superare la presunzione fiscale derivante dalle indagini bancarie occorre documentare ogni singolo accredito o addebito, non essendo sufficienti giustificazioni generiche o riferimenti non documentati a redditi dei soci.
Cass. civ., sez. 6-5, ordinanza n. 3628/2017
La mancata allegazione ed esibizione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non comporta l’illegittimità dell’avviso, salvo la materiale assenza dell’autorizzazione e un concreto pregiudizio per il contribuente.
L’autorizzazione alle indagini bancarie non è normalmente un requisito formale dell’avviso di accertamento; occorre dimostrare sia la sua effettiva mancanza sia il pregiudizio concreto.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non consente di sottrarsi automaticamente ai debiti tributari maturati prima della cancellazione: per gli atti fiscali, l’estinzione resta irrilevante per i cinque anni successivi alla richiesta di cancellazione.
- Un avviso notificato alla società cancellata può essere valido se notificato presso la sede sociale e se, comunque, ha raggiunto il proprio scopo, ad esempio perché è stato tempestivamente impugnato.
- Quando l’Amministrazione fonda l’accertamento su indagini bancarie, il contribuente deve giustificare analiticamente ogni singola movimentazione: dichiarazioni generiche, riferimenti ai redditi dei soci o allegazioni prive di documenti normalmente non sono sufficienti.
- Il superamento del termine ordinario di durata della verifica fiscale non determina automaticamente la nullità dell’accertamento, se la legge non prevede espressamente tale sanzione.
- La mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie non rende da sola illegittimo l’accertamento; è necessario dimostrare l’assenza materiale dell’autorizzazione e un concreto pregiudizio difensivo.
- La delega di firma è valida quando dagli atti risulta chiaramente la provenienza dell’avviso dall’ufficio competente e la delega è stata conferita da un soggetto legittimato a un funzionario abilitato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 mar 2018Sentenza del 07/03/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 7 mar 2018Sentenza del 07/03/2018 n. 61 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 7 mar 2018Sentenza del 07/03/2018 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 7 mar 2018Sentenza del 07/03/2018 n. 161 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 7 mar 2018Sentenza del 07/03/2018 n. 168 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 7 mar 2018Sentenza del 07/03/2018 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →