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Sentenza

Sentenza del 07/03/2018 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Rimborso tasi- delibera aliquote tasi- tasi Presidente: Bovetti, Relatore: Altare

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della variazione dell'aliquota TASI approvata dal Comune il 30 settembre 2014, sostenendo che fosse tardiva rispetto alle scadenze del 23 maggio e del 10 settembre 2014 e contraria all'art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Da tale illegittimità faceva discendere la richiesta di rimborso dell'imposta versata.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che, per il 2014, il Comune fosse legittimato a modificare l'aliquota TASI anche dopo il 23 maggio e dopo il 10 settembre 2014. La deliberazione del 30 settembre 2014 è stata considerata valida, sia perché consentita dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, sia perché la disciplina speciale richiamata dall'art. 1, comma 708, della legge n. 208/2015 derogava all'art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Non spettava quindi il rimborso della TASI.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 169, legge n. 296/2006

    Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla normativa richiamata.

    La norma è stata interpretata nel senso che il Comune poteva modificare le aliquote tributarie entro il termine del 30 settembre 2014, indicato nel caso concreto come termine utile per l'approvazione della deliberazione.

  • Art. 1, comma 708, legge n. 208/2015

    La disposizione è stata considerata una disciplina speciale derogatoria, idonea a salvaguardare la variazione dell'aliquota TASI deliberata dal Comune nel 2014 anche rispetto ai limiti temporali e alle garanzie previste dallo Statuto dei diritti del contribuente.

  • Art. 3, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Il principio di irretroattività e di tutela dell'affidamento del contribuente non è stato ritenuto ostativo nel caso concreto, poiché la disciplina speciale successiva ha previsto una deroga applicabile alla variazione TASI del 2014.

Massime di principio

  • Per la TASI 2014, la tardiva approvazione o comunicazione della variazione dell'aliquota non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto: occorre verificare la disciplina speciale applicabile a quell'anno.
  • Le scadenze ordinarie per l'invio delle aliquote possono essere superate quando una norma successiva prevede una deroga o una sanatoria espressa.
  • La validità della delibera deve essere valutata anche alla luce del termine ultimo per l'approvazione delle aliquote previsto dalla normativa generale sugli enti locali.
  • In presenza di una deliberazione comunale valida, il contribuente non può ottenere il rimborso della maggiore TASI solo perché l'aliquota è stata modificata dopo le prime scadenze ministeriali.
  • Per casi analoghi è necessario verificare la data della delibera, la data di pubblicazione, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'eventuale esistenza di norme speciali di deroga o sanatoria.

Testo integrale

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