Sentenza del 07/03/2018 n. 223 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
CATASTALI - Attribuzione rendita catastale - la motivazione dell'avviso di classamento in caso di procedura DOCFA è assolta anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato in aumento la rendita catastale dell'impianto fotovoltaico, sostenendo che la stima fosse stata effettuata con criteri errati, senza sopralluogo e senza adeguata motivazione. Contestava in particolare l'utilizzo di costi medi riferiti al 2008, poi riportati al biennio censuario 1988-1989, anziché dei costi effettivamente sostenuti nel 2012, nonché la mancata considerazione della diminuzione dei costi degli impianti e delle tariffe incentivanti. Deduceva inoltre l'assenza di un contraddittorio preventivo, l'erroneità del saggio di fruttuosità e l'insussistenza dell'obbligo di variazione catastale, ritenendo che l'incremento di valore fosse inferiore al 15%.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso, ritenendo l'avviso insufficientemente motivato e il metodo di stima non adeguatamente individuato. In appello, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato che la rendita era stata determinata mediante stima diretta con procedimento indiretto, utilizzando i dati tecnici forniti dalla stessa contribuente nella procedura DOCFA e valori medi di mercato riferiti a impianti comparabili, successivamente ricondotti all'epoca censuaria 1988-1989. Il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione risultante dall'avviso e dai relativi allegati, escludendo la necessità del sopralluogo poiché l'Ufficio non aveva modificato i dati tecnici dichiarati. L'appello dell'Agenzia è stato accolto, l'accertamento della rendita è stato confermato e la società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 5.000 euro per ciascun grado, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75
La procedura DOCFA ha natura partecipativa: i dati tecnici dichiarati dal contribuente costituiscono la base del procedimento e rendono conoscibili, o facilmente conoscibili, le ragioni dell'eventuale diversa rendita attribuita dall'Ufficio.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Nell'ambito della procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere ritenuta sufficiente mediante l'indicazione dei dati oggettivi utilizzati e della rendita o classe attribuita, quando il contribuente può confrontarli con quelli da lui dichiarati.
Art. 10 della Legge n. 1249/1939
Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita deve essere determinata tenendo conto delle caratteristiche specifiche del bene mediante una stima diretta.
Art. 15 del D.P.R. n. 1142/1949
Consente il procedimento indiretto di stima, basato sul valore del bene e sul relativo saggio di fruttuosità, quando non esista un adeguato mercato delle locazioni.
Art. 27 del D.P.R. n. 1142/1949
Disciplina la stima degli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali la rendita viene determinata mediante valutazione specifica.
Art. 61 del D.P.R. n. 1142/1949
Il sopralluogo non è necessariamente obbligatorio quando l'Ufficio ritenga attendibili e sufficienti i dati tecnici forniti dal contribuente; diventa necessario qualora tali dati debbano essere verificati o modificati.
Art. 7, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 387/2003
Le tariffe incentivanti incidono sulla redditività dell'impianto, ma non costituiscono un elemento determinante per la stima del costo di costruzione ai fini catastali.
Art. 9, comma 6, del D.M. 19 febbraio 2007
Le tariffe incentivanti sono considerate misure di sostegno economico e, in quanto tali, non modificano direttamente il valore catastale determinato sulla base del costo di costruzione.
Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013, paragrafo 2.1
Per gli impianti fotovoltaici installati sul tetto o su aree di pertinenza di un edificio, l'accatastamento autonomo può non essere necessario; può essere sufficiente rideterminare la rendita dell'immobile sottostante, salvo che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione catastale.
Cassazione, sentenza n. 2268/2014
In caso di attribuzione della rendita mediante DOCFA e stima diretta, la motivazione dell'avviso può essere assolta con l'indicazione dei dati oggettivi rilevati e della classe o rendita attribuita, se il contribuente è posto in condizione di comprendere e contestare il procedimento.
Massime di principio
- Nelle procedure DOCFA, l'avviso di classamento o di attribuzione della rendita non deve necessariamente contenere una ricostruzione analitica di ogni passaggio estimativo, se indica i dati oggettivi utilizzati, la rendita attribuita e consente il confronto con la dichiarazione presentata dal contribuente.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, come gli impianti fotovoltaici, la stima catastale può essere effettuata con procedimento diretto indiretto, basato sul costo di costruzione e sul saggio di fruttuosità, quando non esista un mercato locativo comparabile.
- Il sopralluogo non è sempre indispensabile: può essere omesso quando l'Ufficio utilizza integralmente i dati tecnici forniti dal contribuente e non emergono elementi che richiedano una verifica materiale o una loro modifica.
- Ai fini catastali, il costo effettivamente sostenuto dal contribuente non è necessariamente decisivo: l'Ufficio può utilizzare costi medi o valori desunti da fonti ufficiali e riferirli a un'unica epoca censuaria per garantire uniformità tra immobili analoghi.
- La diminuzione nel tempo dei costi degli impianti o delle tariffe incentivanti non incide automaticamente sulla rendita catastale, se la stima è fondata sul costo standardizzato e non sulla redditività effettiva dell'investimento.
- Una motivazione particolarmente dettagliata è richiesta soprattutto quando l'Ufficio riclassifica un immobile già dotato di rendita definitiva; tale esigenza è meno intensa nella prima attribuzione o nella rettifica conseguente a una dichiarazione DOCFA.
- Per contestare efficacemente la rendita, il contribuente deve individuare specifici errori nei dati tecnici, nei valori utilizzati, nei coefficienti applicati o nella comparabilità degli immobili di riferimento, non limitandosi a contestare genericamente l'assenza di motivazione.
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