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Sentenza

Sentenza del 07/03/2018 n. 161 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene sulla possibilità consentita all'amministrazione fiscale, in mancanza delle informazioni necessarie, di negare ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Annullamento dell'identificazione ai fini dell'IVA - Obbligo di versare l'IVA percepita nel periodo in cui il codice di identificazione IVA è annullato - Mancato riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale periodo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva omesso di presentare diverse dichiarazioni IVA, causando l’annullamento della propria identificazione ai fini IVA. Nonostante ciò, aveva continuato a emettere fatture con IVA senza presentare le dichiarazioni relative. L’amministrazione fiscale le ha richiesto il pagamento dell’IVA percepita, negandole al contempo la detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti effettuati nello stesso periodo. La questione riguardava la compatibilità di tale disciplina con il diritto dell’Unione e con il principio di neutralità dell’IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva IVA non impedisce una normativa nazionale che consenta di negare la detrazione quando, a causa degli inadempimenti del soggetto passivo, l’amministrazione non dispone delle informazioni necessarie per verificare i requisiti sostanziali della detrazione, oppure quando risulti che il soggetto passivo abbia agito fraudolentemente. Tuttavia, la semplice irregolarità formale o la mancata identificazione IVA non giustificano automaticamente il diniego: il giudice nazionale deve verificare concretamente se sia stato possibile accertare i requisiti sostanziali o se vi sia stata frode. La decisione finale sulla controversia e sulle spese è stata rimessa al giudice rumeno del rinvio.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 167-169

    Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile; il soggetto passivo può detrarre l’IVA dovuta o assolta sugli acquisti utilizzati per operazioni soggette a imposta.

    Il diritto alla detrazione è un principio fondamentale e, in linea generale, non può essere limitato quando sono soddisfatti i requisiti sostanziali.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 179

    Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’imposta dovuta l’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto.

    La detrazione deve essere esercitata secondo le modalità previste dalla direttiva e sulla base di dati verificabili.

  • Direttiva 2006/112/CE, articoli 213 e 214

    Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività; gli Stati membri provvedono alla sua identificazione tramite un numero individuale.

    Gli obblighi di identificazione e dichiarazione sono, di regola, requisiti formali e la loro violazione non elimina automaticamente il diritto alla detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 273

    Gli Stati membri possono stabilire altri obblighi necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni.

    Gli Stati possono introdurre misure di controllo e contrasto all’evasione, purché proporzionate e compatibili con il sistema dell’IVA.

  • Legge rumena n. 571/2003, articolo 11, paragrafo 1 quater

    I soggetti passivi la cui identificazione ai fini dell’IVA è stata annullata non beneficiano, per il periodo interessato, del diritto alla detrazione, ma devono versare l’IVA percepita.

    La normativa nazionale collega all’annullamento dell’identificazione l’obbligo di versare l’IVA incassata e, in determinate condizioni, il diniego della detrazione.

  • Legge rumena n. 571/2003, articolo 153, paragrafo 9, lettera d)

    Le autorità fiscali annullano l’identificazione se il soggetto passivo non presenta le dichiarazioni IVA nei termini previsti.

    La mancata presentazione reiterata delle dichiarazioni può determinare la cancellazione formale del numero IVA.

Massime di principio

  • La mancata identificazione IVA o la violazione di obblighi dichiarativi non comporta automaticamente la perdita della detrazione: occorre distinguere tra requisiti formali e requisiti sostanziali.
  • Il diniego della detrazione può essere legittimo quando le omissioni impediscono concretamente all’amministrazione di verificare l’esistenza degli acquisti, il loro utilizzo per operazioni imponibili o gli altri requisiti sostanziali.
  • La detrazione può essere negata anche in presenza di elementi oggettivi che dimostrino frode o abuso; la semplice irregolarità formale, invece, dovrebbe normalmente essere sanzionata con misure proporzionate diverse dal diniego.
  • L’amministrazione fiscale può pretendere il versamento dell’IVA esposta o percepita anche durante il periodo di annullamento del codice IVA: l’emissione di fatture con IVA può generare comunque un debito d’imposta.
  • In casi analoghi, il soggetto passivo deve conservare fatture, pagamenti, registri, contratti e ogni documento utile a dimostrare sia l’effettività degli acquisti sia il loro collegamento con operazioni imponibili.
  • La valutazione decisiva è concreta e spetta al giudice nazionale: deve verificare se l’amministrazione disponeva delle informazioni necessarie e se il contribuente abbia agito in modo fraudolento.

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