Sentenza del 07/03/2018 n. 168 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sulla tassazione del gas naturale utilizzato da un impianto di produzione per la generazione combinata di calore e di elettricità. Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Prodotti energetici per la generazione combinata di calore e di energia - Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione - Gas naturale destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’assoggettamento all’imposta interna sul consumo del gas naturale utilizzato, nel periodo 1° gennaio 2006–25 dicembre 2007, da un impianto di cogenerazione. Sosteneva che la parte del gas impiegata per produrre elettricità dovesse beneficiare dell’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE. Le autorità francesi ritenevano invece applicabile esclusivamente l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), che prevede una mera facoltà degli Stati membri di esentare o ridurre la tassazione dei prodotti energetici utilizzati nella cogenerazione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l’esenzione obbligatoria prevista dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), si applica anche al gas naturale utilizzato in un impianto che produce congiuntamente calore ed elettricità, limitatamente alla quota destinata alla produzione di elettricità. L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), ha carattere aggiuntivo e residuale e può consentire agli Stati membri un trattamento fiscale più favorevole per la parte destinata alla produzione di calore, ma non può escludere l’esenzione obbligatoria relativa alla produzione elettrica. La questione delle spese è stata rimessa al giudice nazionale; la controversia risarcitoria doveva quindi essere definita dal giudice francese alla luce del principio affermato.
Norme richiamate
Direttiva 2003/96/CE, articolo 14, paragrafo 1, lettera a)
Gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti energetici e l’elettricità utilizzati per produrre elettricità.
La disposizione impone un’esenzione precisa e incondizionata per i prodotti energetici utilizzati nella produzione di elettricità. L’obbligo vale anche quando l’impianto produce contemporaneamente calore ed elettricità, purché sia individuata la quota di combustibile riferibile alla produzione elettrica. Sono ammesse deroghe solo nei casi espressamente previsti dalla direttiva, tra cui la tassazione per motivi di politica ambientale.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 15, paragrafo 1, lettera c)
Gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione ai prodotti energetici e all’elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia.
La norma attribuisce agli Stati membri una facoltà ulteriore, non sostitutiva, rispetto all’esenzione obbligatoria dell’articolo 14. Può riguardare soprattutto la parte del combustibile destinata alla produzione di calore, ma non può legittimare la tassazione della quota utilizzata per produrre elettricità.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 1
Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva.
La tassazione deve rispettare il sistema armonizzato della direttiva, nel quale l’esenzione del combustibile utilizzato per produrre elettricità serve anche a evitare una doppia imposizione dell’energia elettrica prodotta.
Direttiva 2003/96/CE, articolo 21, paragrafo 5, terzo comma
Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità.
La disposizione conferma che le deroghe all’esenzione obbligatoria devono essere previste espressamente e non possono essere ricavate in via interpretativa dall’esistenza di un impianto di cogenerazione.
Codice doganale francese, articoli 266 quinquies e 266 quinquies A
Le forniture di gas naturale destinate a essere utilizzate in impianti di cogenerazione sono esentate dalle imposte interne di consumo per cinque anni, alle condizioni previste dalla normativa nazionale.
La normativa nazionale francese prevedeva regimi di esenzione distinti per la produzione di elettricità e per la cogenerazione. Tali regimi dovevano essere interpretati e applicati in conformità all’obbligo europeo di esentare la quota di gas utilizzata per la produzione elettrica.
Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Nessuna citazione testuale rilevante riportata nella sentenza.
La direttiva è richiamata per evidenziare che l’ordinamento dell’Unione promuove la cogenerazione ad alto rendimento, considerata idonea a conseguire risparmi di energia primaria.
Direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio delle quote di emissione
Nessuna citazione testuale rilevante riportata nella sentenza.
È richiamata per sottolineare che la cogenerazione può comportare minori emissioni di CO2 rispetto alla produzione separata di calore ed elettricità, sostenendo quindi un trattamento fiscale coerente con gli obiettivi ambientali dell’Unione.
Massime di principio
- Quando una norma europea stabilisce che gli Stati membri esentano determinati consumi energetici, l’esenzione è obbligatoria e non può essere resa facoltativa da una diversa disposizione che disciplina un’attività più ampia o particolare.
- In un impianto di cogenerazione occorre distinguere la quota di combustibile impiegata per produrre elettricità da quella impiegata per produrre calore: la prima beneficia necessariamente dell’esenzione prevista per la produzione elettrica; la seconda può beneficiare di esenzioni o riduzioni solo se lo Stato membro le ha previste.
- Le difficoltà tecniche di misurazione o ripartizione dei consumi non eliminano un diritto fiscale imposto dal diritto dell’Unione. Spetta allo Stato membro individuare criteri ragionevoli, verificabili e controllabili per determinare le rispettive quote.
- Le disposizioni facoltative di favore non possono essere utilizzate per limitare un’esenzione obbligatoria, ma possono aggiungere un trattamento più favorevole entro i limiti della direttiva e senza compromettere la concorrenza.
- L’esenzione dei combustibili utilizzati per produrre elettricità mira anche a evitare la doppia imposizione, poiché l’elettricità prodotta è normalmente soggetta a imposizione separata.
- Un contribuente può invocare direttamente davanti ai giudici nazionali una disposizione europea chiara, precisa e incondizionata che imponga un’esenzione, soprattutto quando lo Stato non l’ha correttamente recepita.
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