Sentenza del 07/03/2018 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata il 28/09/2017, relativa a tre delle cinque cartelle indicate nell'atto, per complessivi euro 7.245,05. Ha dedotto l'omessa notifica delle cartelle presupposte e, conseguentemente, l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. In via preliminare ha inoltre contestato la costituzione telematica dell'Agenzia delle Entrate, poiché il ricorso era stato introdotto in forma cartacea.
La decisione
La Commissione ha disposto lo stralcio delle deduzioni e della documentazione depositate telematicamente dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che, quando il ricorso è introdotto in forma cartacea, anche la costituzione delle parti debba avvenire con modalità cartacea, per garantire al ricorrente l'accesso agli atti e il diritto al contraddittorio. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'Agenzia non ha prodotto la prova della regolare notifica della cartella relativa ai tributi e la Regione Lazio, competente per le tasse automobilistiche, non si è costituita né ha prodotto documentazione sulle notifiche. L'intimazione di pagamento è stata quindi annullata. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge n. 289/2002
L'Agenzia aveva sostenuto che le cartelle riguardassero omessi versamenti di rate del condono previsto da tale legge e che la contribuente ne avesse avuto conoscenza; tuttavia, tale deduzione non è stata esaminata favorevolmente perché le difese dell'Agenzia sono state stralciate e non è stata prodotta documentazione idonea.
Articoli 9, comma 10, e 5 del processo tributario telematico
Secondo il Collegio, il processo tributario telematico era facoltativo. La modalità di costituzione doveva corrispondere alla modalità di introduzione del giudizio: ricorso notificato tramite PEC e costituzione telematica, oppure ricorso cartaceo e costituzione cartacea. La costituzione telematica dell'Ufficio in un processo introdotto in forma cartacea è stata quindi ritenuta inammissibile e i relativi atti sono stati stralciati.
Principio del contraddittorio e del diritto di difesa
La scelta della modalità di deposito deve consentire alla controparte di conoscere gli atti e di replicare. Impedire al ricorrente che ha scelto il deposito cartaceo di accedere agli atti telematici dell'Ufficio comprometterebbe il diritto al contraddittorio.
Massime di principio
- Quando si impugna un'intimazione di pagamento, è possibile contestare la mancata o irregolare notifica delle cartelle presupposte; l'ente deve dimostrare documentalmente la regolare notificazione.
- Se l'ente non produce le relate di notifica o altra prova idonea della notifica delle cartelle, il giudice può accogliere il ricorso e annullare l'intimazione, almeno per le pretese non validamente documentate.
- Nel regime del processo tributario telematico applicabile all'epoca della decisione, la modalità di costituzione doveva essere coerente con quella utilizzata per introdurre il giudizio. La costituzione telematica in un procedimento iniziato in forma cartacea poteva comportare lo stralcio degli atti depositati.
- La mancata costituzione dell'ente titolare del credito, come la Regione per la tassa automobilistica, lascia prive di prova le contestazioni sulla notifica delle relative cartelle, se il contribuente ne deduce l'omissione.
- La vittoria nel merito non implica necessariamente il rimborso delle spese: il giudice può compensarle quando esistono orientamenti giurisprudenziali non uniformi o particolari ragioni processuali.
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