Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2072/2021 del 29/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego (silenzio-rifiuto) dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso IRAP relativa alle annualità 1998 e 1999. In primo grado il rimborso era stato accolto; in appello l'Ufficio dedusse che l'istanza di rimborso era incompleta perché non indicava che, oltre ai compensi della professione di geometra, il contribuente percepiva redditi derivanti da altra attività d'impresa (agente di commercio). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione per omessa pronuncia sulla eccezione di violazione dell'art.57 d.lgs. n.546/1992 (novità in appello), per difetto di motivazione e per errata applicazione dell'art.2 d.lgs. n.446/1997 relativamente alla natura dell'attività e alla sussistenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la deduzione dell'Ufficio in appello sulla incompletezza dell'istanza configura una mera difesa (eccezione impropria) attinente al tema della decisione e quindi non soggetta al divieto di nova di cui all'art.57 d.lgs. n.546/1992. Ha altresì ritenuto inammissibili il secondo e terzo motivo perché inconferenti rispetto alla motivazione della CTR, la quale aveva deciso il giudizio esclusivamente sul presupposto procedurale dell'incompletezza dell'istanza (onere probatorio del contribuente) e pertanto non ha esaminato il merito sulla esistenza di autonoma organizzazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 1.700,00 oltre spese prenotate e contributo unificato ove dovuto).

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il divieto dei "nova" in appello riguarda domande ed eccezioni in senso proprio, ma non si estende alle difese o eccezioni improprie dell'Amministrazione che contestano i fatti costitutivi del credito tributario; l'Ufficio può dunque sollevare in appello carenze dell'istanza di rimborso attinenti all'originario thema decidendum.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per omissione di pronuncia su eccezione; la Corte ha ritenuto che non sussiste omissione perché la questione sollevata dall'Ufficio in appello era una difesa ammissibile e la CTR ha comunque motivato il rigetto sull'incompletezza dell'istanza.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma (motivi di cassazione)

    Citato come fondamento dei motivi di cassazione (violazione di legge, difetto di motivazione, falsa applicazione di norme); la Corte ha esaminato e ritenuto infondati o inconferenti i motivi proposti.

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Norma collegata alla disciplina dell'IRAP e alla nozione di base imponibile; la Corte non ha affrontato un'applicazione sostanziale di tale norma perché la CTR aveva deciso per l'inammissibilità/insufficienza formale dell'istanza, impedendo l'esame del merito.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamato in relazione all'obbligo del contribuente al versamento del contributo unificato aggiuntivo nelle ipotesi previste; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali per l'applicazione dell'ulteriore contributo.

Massime di principio

  • In materia di ristoro tributario l'art.57 d.lgs.546/1992 limita i "nova" ma non impedisce all'Amministrazione di sollevare in appello difese inerenti la sussistenza dei presupposti del tributo; tali eccezioni improprie sono ammissibili se attinenti al thema decidendum.
  • Per ottenere il rimborso di un'imposta il contribuente ha l'onere di presentare un'istanza completa che rappresenti tutte le componenti del reddito; l'incompletezza può legittimamente condurre il giudice a non esaminare il merito della pretesa.
  • Se il giudice di merito decide il caso su un vizio formale dell'istanza (es. incompletezza), i successivi mezzi di impugnazione che contestano solo il merito sostanziale sono spesso inammissibili o inconferenti, perché non attaccano la ratio decidendi.
  • L'Amministrazione finanziaria può eccepire d'ufficio elementi ostativi (es. percezione di redditi da altra attività) anche in sedi successive purché tali eccezioni non introducano un nuovo tema decisorio.
  • In Cassazione sono destinati al rigetto i motivi che non dimostrano l'errore nella motivazione effettivamente decisiva adottata dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.