Cassazione Civile, Sentenza n. 2069/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
A seguito di verifica per il 2004 l'Agenzia contestava alla Mazzocca Costruzioni la deduzione indebita di costi e la detrazione IVA conseguente a due fatture (nn. 57 e 158/2004) emesse da CA.MA. Immobiliare s.r.l. per presunti noli di ponteggio e materiali di cantiere, ritenuti in realtà operazioni inesistenti. L'Agenzia ha rettificato la dichiarazione incrementando IRES, IRAP e recuperando l'IVA con sanzioni e interessi. Il contribuente ha impugnato sostenendo che le prestazioni si erano effettivamente svolte; il giudice di primo grado e la CTR hanno accolto il ricorso del contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, violazioni di norme tributarie e degli artt. del codice civile relativi all'onere della prova e lamentando carenze e contraddizioni della motivazione della CTR, che non ha valutato o risposto adeguatamente agli elementi presuntivi (es.: indisponibilità dei beni da parte della fornitrice, difformità nelle copie delle fatture, accertamenti della G.d.F. sulla mancata presenza di operai della fornitrice nei cantieri).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i profili di censura relativi alla insufficiente e contraddittoria motivazione della CTR. La Corte ha rilevato che la CTR non ha valutato puntualmente e motivatamente gli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (tra cui le evidenze sulla indisponibilità dei beni e le discrasie documentali) e ha espresso argomentazioni contraddittorie circa gli accertamenti della G.d.F. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 19)
Norma collegata alle regole sulla detrazione IVA; richiamata in relazione al diritto/condizioni per la detrazione e al controllo dell'esistenza delle operazioni che legittimano la detrazione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 21)
Norma concernente profili procedurali/accertativi in materia IVA; richiamata nella doglianza per violazione di norme IVA
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 109)
Disposizione sul trattamento fiscale dei componenti negativi di reddito d'impresa (deducibilità dei costi); la Corte la richiama nell'ambito della verifica della legittimità della deduzione dei costi contestati
Codice civile (art. 2697)
Regola il riparto dell'onere della prova; la sentenza ricorda che, una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni
Codice civile (art. 2699)
Norma riferita a regole probatorie (in materia di documenti e scritture); è stata richiamata nel contesto dell'accertamento probatorio sui documenti contabili
Codice civile (art. 2730)
Disposizione relativa alle presunzioni e alla loro efficacia probatoria; richiamata in correlazione con l'uso di elementi indiziari per provare l'inesistenza dell'operazione
D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 39, primo comma, lett. c)
Stabilisce che gli elementi indiziari, se dotati di gravità, precisione e concordanza, possono costituire base per l'accertamento fiscale; la Corte conferma che tali presunzioni semplici, se adeguate, possono assolvere l'onere probatorio dell'Amministrazione
D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 54, terzo comma)
Analogamente all'art. 39 del DPR 600/1973, disciplina l'uso di indizi e presunzioni in materia di IVA e la possibilità per l'Amministrazione di fondare l'accertamento su elementi indiziari rilevanti
Codice di procedura civile (art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte le invoca per valutare vizi di motivazione, contraddittorietà e violazione di norme di diritto nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni come 'oggettivamente inesistenti' deve indicare e documentare elementi presuntivi specifici e valutabili (es. indisponibilità dei beni, accertamenti ispettivi, discrasie documentali) che assumono i caratteri di gravità, precisione e concordanza
- Se tali indizi sono ritenuti validi dal giudice, l'onere probatorio si sposta sul contribuente che deve dimostrare concretamente l'effettuazione delle operazioni; la regolarità formale delle scritture contabili e i pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare l'effettiva prestazione
- Il giudice di merito è obbligato a valutare e rispondere in motivazione, punto per punto, agli elementi probatori e presuntivi prodotti dalle parti; omissioni, genericità o contraddittorietà della motivazione sono causa di cassazione
- In casi di fatture sospette per operazioni inerenti lavori/materiali che richiedono l'intervento di personale o disponibilità di beni, risultano particolarmente rilevanti elementi come la verifica della presenza/assenza di operai nei cantieri, la titolarità e disponibilità dei beni e la congruenza tra copie delle fatture
- In fase di nuova decisione il giudice di merito dovrà valutare singolarmente e complessivamente gli elementi indiziari dell'Amministrazione e, se li riterrà idonei, dar spazio alla prova contraria fornita dal contribuente, secondo il criterio del riparto dell'onere della prova
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