Cassazione Civile, Sentenza n. 2067/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES per l'annualità 2008, costi costituiti da "compensi reversibili" erogati nel 2009 a due società partecipanti per l'attività di amministrazione svolta da dipendenti delle partecipanti. La questione era se la deducibilità dei costi dovesse seguire il criterio di cassa (art. 95, comma 5, T.U.I.R.) o il principio di competenza (art. 109, T.U.I.R.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto i costi deducibili secondo il principio di competenza ex art. 109 T.U.I.R., escludendo l'applicazione del criterio di cassa previsto dall'art. 95, comma 5, T.U.I.R., in quanto i compensi non sono stati pagati direttamente agli amministratori ma ad altre società. La Corte ha richiamato il precedente Cass. n. 22479/2020 e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (importo liquidato: compenso euro 7.200,00, esborsi euro 200,00 più rimborso forfetario).
Norme richiamate
art. 95, comma 5, d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
La Corte ha ritenuto che questa norma, che prevede la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori "per cassa", si applica solo quando il compenso è corrisposto direttamente all'amministratore; non è applicabile ai casi in cui il corrispettivo è versato a società partecipanti per l'utilizzo di personale
art. 109 d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
Applicata come disciplina generale per la determinazione dei componenti del reddito d'impresa: i costi per prestazioni di servizi (compensi versati a terzi/altre società) sono deducibili secondo il principio di competenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato nella censura di violazione normativa/procedurale in cassazione (motivo di ricorso), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sull'esenzione dall'onere di pagamento anticipato del contributo unificato per amministrazioni pubbliche; la Corte ha rilevato che non si applica nel caso di soccombenza dell'amministrazione resistente
Massime di principio
- Se una società paga ad un'altra società un corrispettivo per l'attività amministrativa svolta da dipendenti di quest'ultima ("compensi reversibili"), il costo è qualificabile come prestazione di servizi e si deduce secondo il principio di competenza (art. 109 T.U.I.R.).
- La regola della deducibilità "per cassa" prevista dall'art. 95, comma 5, T.U.I.R. riguarda i compensi corrisposti direttamente agli amministratori e non può essere estesa a pagamenti fatti a terzi o ad altre società del gruppo.
- In operazioni infragruppo occorre valutare la sostanza economica: l'assenza di erogazione diretta all'amministratore implica trattamento contabile e fiscale differente rispetto alla remunerazione personale.
- Per evitare contestazioni, documentare contrattualmente la natura della prestazione (incarichi, fatturazione tra società, periodi di competenza) e conservare evidenze sull'effettiva prestazione svolta e sul rapporto di lavoro del soggetto che svolge l'attività amministrativa.
- Il precedente giurisprudenziale della Cassazione (es. n. 22479/2020) consolida il principio che i "compensi reversibili" si qualificano come spese per servizi e seguono il principio di competenza; le amministrazioni fiscali dovranno motivare diversamente per sostenere l'applicabilità del criterio di cassa.
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