Cassazione Civile, Sentenza n. 2068/2021 del 29/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sull'indetraibilità dell'IVA per l'annualità 2008 relativa a una fattura emessa dalla controllante F.V.H. S.p.a. per una consulenza (studio di fattibilità su operazione di LBO). L'Agenzia aveva disconosciuto la detrazione sostenendo che il costo non era inerente all'attività di IPEM ma attinente all'attività di investimento/di acquisizione svolta da FVH/Trident e trasferito indebitamente su AGKM/IPEM. In appello l'Agenzia ha riproposto le stesse ragioni del primo grado; la CTR ha ritenuto inammissibili le censure dell'Agenzia per difetto di specificità e, comunque, ha ritenuto i costi inerenti e ha rigettato l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia (violazione del requisito di specificità interpretato nel contenzioso tributario), ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità operata dalla C.T.R.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di interesse della parte a censurare i profili merito (principio secondo cui, se il giudice dichiara un motivo inammissibile e poi lo esamina, le argomentazioni meritocratiche sono ininfluenti), ha cassato la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Imposto che l'appello nel processo tributario contenga i "motivi specifici dell'impugnazione"; la Corte ricorda che, nel contenzioso tributario, la semplice riproposizione delle ragioni già svolte con l'atto introduttivo può essere idonea a soddisfare tale requisito, dato il carattere devolutivo pieno dell'appello
art. 342 e art. 434 c.p.c. (interpretazione Sez. Un.)
Le Sezioni Unite (n. 27199/2017) hanno chiarito che l'impugnazione deve individuare chiaramente le questioni contestate e contenere una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, pur ammettendo che la mera riproposizione delle argomentazioni originarie possa assolvere al requisito di specificità
art. 19 DPR n. 633/1972
Norma che disciplina l'indetraibilità dell'IVA; nel caso era stata invocata dall'Agenzia per contestare la detrazione dell'IVA relativa alla consulenza, ma la Corte di cassazione non ha deciso il merito della questione sostanziale a causa della censura procedurale accolta
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma sulle ragioni di legittimità; la Corte ha esaminato i motivi proposti ai sensi di quest'articolo accogliendo il primo e dichiarando inammissibile il secondo
Cass. sez. trib., n. 1461/2017; Sez. Un. n. 27199/2017; Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 11675/2020
Giurisprudenza richiamata dalla Corte: consolidamento del principio che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già svolte può essere sufficiente per la specificità; principio inoltre che le argomentazioni meritorie svolte da un giudice dopo avere dichiarato un motivo inammissibile sono ininfluenti e non interessano la parte soccombente
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'appello può essere ritenuto specifico se ripropone le stesse argomentazioni già formulate a supporto dell'atto impugnato; tuttavia è necessario che siano individuati chiaramente i punti della sentenza impugnata e le doglianze ad essi riferite
- Le Commissioni devono evitare di dichiarare inammissibili i motivi d'appello senza adeguata valutazione dei principi consolidati: un'errata declaratoria di inammissibilità è motivo idoneo alla cassazione e al rinvio
- Se il giudice dichiara un motivo di impugnazione inammissibile e poi esamina e decide comunque il merito, tale esame meramente successivo è ininfluente e la parte non è tenuta a impugnarne le argomentazioni meritorie; l'impugnazione deve mirare alla declaratoria di inammissibilità quando questa è la vera ragione della decisione
- Sulle questioni di detraibilità IVA, va sempre accertato il nesso funzionale tra il costo e l'attività economica del soggetto che deduce: nei gruppi o in operazioni straordinarie occorre valutare la realtà economica e la finalità dell'onere per stabilire la correlazione con l'attività deducente
- In fase di redazione dell'appello è buona prassi esplicitare, anche sinteticamente, il contrasto con le motivazioni del primo grado per evitare contestazioni di genericità; ma nel processo tributario la ri-proposizione argomentativa originaria rimane spesso efficace
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