Cassazione Civile, Sentenza n. 2070/2021 del 29/01/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento IRAP per gli anni 2004 e 2005: l'Agenzia contestava l'indebita deduzione di parte dei contributi regionali riconosciuti alla società per il servizio di trasporto pubblico locale, ritenendo che i contributi non fossero correlati a un costo specifico ma destinati a coprire disavanzi di gestione; l'Ufficio aveva quindi rideterminato la base imponibile IRAP. Il contribuente ottenne decisione favorevole in primo grado, ma la Commissione tributaria regionale del Molise riformò con sentenza n.76/1/13. In cassazione il ricorrente articolò due motivi: (1) omesso esame di un punto decisivo relativo all'art. 11, comma 3, d.lgs. 15/12/1997, n. 446 (trattamento della quota del contributo riferibile al costo del personale); (2) omessa motivazione circa l'avvenuto versamento della imposta nella misura determinata dall'Ufficio con riserva di rimborso. Nel corso del giudizio sopravvennero fatti che ridussero l'interesse pratico dell'impugnazione: la CTR, con successiva sentenza, accertò che l'IRAP relativa alla quota del contributo era stata integralmente versata dalla società con riserva di rimborso, ma l'istanza di rimborso non fu mai formulata ed è ormai prescritta; il difensore del ricorrente dichiarò di non avere più interesse a proseguire.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse al momento della decisione. Ha ritenuto che l'interesse ad impugnare debba permanere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione; le circostanze sopravvenute e la dichiarazione di mancato interesse del ricorrente hanno reso inutile ogni statuizione di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate fra le parti. Non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché la declaratoria di inammissibilità è stata determinata dalla sopravvenuta carenza d'interesse.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Norma evocata nei motivi di ricorso come parametro per censurare omissioni di esame e motivazione della sentenza impugnata; la Corte richiama la necessità che i profili decisivi siano esaminati nel giudizio di merito.
art. 11, terzo comma, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Disposizione relativa alla determinazione della base imponibile IRAP; il ricorrente sosteneva che la quota di contributo destinata a remunerare il costo del lavoro dovesse essere esclusa dalla base imponibile in quanto quantificata secondo riferimenti predeterminati, ma la questione è divenuta priva di effetti pratici per sopravvenuta carenza d'interesse.
Norma processuale richiamata in relazione al deposito di memorie integrative; il ricorrente ha utilizzato la memoria ex art. 378 per dedurre fatti sopravvenuti (sentenza CTR successiva).
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul regolamento delle spese nei giudizi tributari: la Corte ha escluso la sua applicazione perché l'inammissibilità è stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse, giustificando invece la compensazione integrale delle spese per il leale comportamento del ricorrente.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'azione ma anche al momento della decisione; se viene meno, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile o estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere.
- Il versamento dell'imposta con riserva di rimborso non preserva automaticamente l'interesse all'impugnazione se il contribuente poi non esercita le azioni di rimborso e queste diventano prescritte: in tal caso l'azione può risultare priva di utilità pratica.
- Eventi sopravvenuti che eliminano l'effetto pratico della decisione (es. pagamento integrale, prescrizione del rimborso, rinunzia del ricorrente) giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio, soprattutto se il comportamento processuale è leale.
- Prima di proporre o proseguire un gravame è consigliabile verificare e, se necessario, attivare tempestivamente le procedure amministrative di rimborso per non vanificare l'interesse giuridico all'impugnazione.
- Quando la controversia diventa priva di effetti sostanziali, le parti o il giudice possono chiedere l'estinzione o la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse: ciò comporta spesso la compensazione delle spese salvo diversa valutazione del comportamento processuale.
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