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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17873/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, con cui l'amministrazione recuperava il tributo nei confronti della società ricorrente, qualificata come bookmaker non autorizzato in Italia, e in solido con una ditta individuale italiana operante come ricevitoria e centro di trasmissione dati. La contribuente sosteneva di non essere soggetto passivo del tributo e di non poter essere assoggettata all'imposta perché straniera e priva di concessione; la ricevitoria deduceva di svolgere solo trasmissione dati e non attività di gioco. Con il ricorso per cassazione venivano proposti otto motivi: due preliminari e sei di merito. In sintesi, si lamentava: 1) l'erronea lettura della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; 2) la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla mancata traduzione in inglese dell'avviso di accertamento e violazione dello Statuto del contribuente; 3) la violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, della norma interpretativa del 2010 e dei principi UE di non discriminazione, parità di trattamento, libertà di stabilimento e legittimo affidamento; 4) il contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta avesse natura di imposta sul volume d'affari; 5) il mancato riconoscimento dell'esimente per obiettiva incertezza normativa e quindi l'illegittimità delle sanzioni per il 2009; 6) la liquidazione delle spese in favore dell'ADM e il mancato ricorso alla compensazione. La ricorrente chiedeva anche la trattazione in pubblica udienza e la sospensione del giudizio, entrambe respinte.

La decisione

La Corte ha respinto quasi integralmente il ricorso, reputando infondati i motivi relativi alla soggettività passiva, alla territorialità dell'imposta, al preteso contrasto con il diritto unionale, alla natura del tributo, nonché alle spese. Ha invece accolto il quinto motivo, limitatamente alla pretesa sanzionatoria per l'anno 2009, riconoscendo che fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010 sussisteva una obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, limitando l'annullamento alle sanzioni relative al periodo d'imposta 2009; per il resto ha confermato la legittimità dell'imposizione e rigettato le ulteriori doglianze.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    "Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse"

    Prima della norma interpretativa del 2010 il testo si prestava a duplice lettura; dopo l'intervento legislativo si è chiarito che è soggetto passivo anche chi gestisce scommesse, con qualunque mezzo, per conto proprio o di terzi, anche all'estero, pure in assenza di concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. a) e b), L. n. 220/2010

    Norma di interpretazione autentica che ha esplicitato la debenza dell'imposta anche per la raccolta del gioco fuori dal sistema concessorio e ha esteso la soggettività passiva a chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi; per le attività per conto terzi ha previsto solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di omessa pronuncia; le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili quando difettava la specificità o la questione non era stata adeguatamente dedotta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norme sul controllo di legittimità utilizzate come parametro dei motivi di ricorso.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    Invocato per la mancata traduzione dell'atto impositivo; la Corte ha escluso una specifica previsione che imponga la lingua del destinatario e ha ricondotto la questione al piano probatorio della effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Applicabile la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa nei rapporti anteriori al 2010, quando la disciplina sulla soggettività passiva del bookmaker estero non era univoca.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di esimente da obiettiva incertezza normativa nel processo tributario.

  • art. 10, comma 4, L. n. 212/2000

    Richiamato insieme alla disciplina delle sanzioni per sostenere l'esimente dell'obiettiva incertezza.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    La Corte ha ritenuto che l'imposta unica sulle scommesse non abbia natura di imposta sul volume d'affari; pertanto la direttiva IVA non osta alla sua cumulabilità con l'IVA e non impone la disapplicazione della disciplina nazionale.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Non violati dalla disciplina nazionale, poiché l'imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano senza discriminazione per il luogo di stabilimento.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Richiamato per la censura sul presupposto territoriale dell'imposta.

  • art. 12 e 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati per contestare la liquidazione delle spese e la difesa dell'amministrazione tramite propri funzionari; la Corte ha confermato il diritto dell'ente alla rifusione delle spese secondo i parametri forensi ridotti.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di spese di lite; la compensazione è stata ritenuta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401/1989

    Richiamato solo per evidenziare che l'esclusione della rilevanza penale dell'attività non incide sulla soggettività passiva ai fini tributari.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può ricadere anche sul bookmaker estero che gestisce la raccolta mediante intermediari operanti in Italia, perché il presupposto impositivo è l'attività di organizzazione e gestione delle scommesse svolta nel territorio nazionale.
  • La norma di interpretazione autentica del 2010 ha chiarito una disciplina che, per il periodo anteriore, era suscettibile di letture alternative; ciò consente, per le annualità precedenti, di riconoscere l'obiettiva incertezza normativa e di escludere le sanzioni.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità: in assenza di una specifica previsione, il contribuente deve dimostrare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto e di averne subito un concreto pregiudizio difensivo.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari ai sensi della direttiva IVA; quindi la disciplina unionale non impedisce allo Stato membro di prevedere un tributo speciale cumulabile con l'IVA, purché non presenti le caratteristiche dell'imposta sul volume d'affari.
  • Non sussiste discriminazione tra operatori nazionali ed esteri quando il tributo colpisce tutti coloro che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano; la diversa posizione del bookmaker estero o del suo intermediario non esclude la tassazione se l'attività imponibile è svolta in Italia.
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata adozione non è, di regola, censurabile in cassazione se non nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europeaNullitàPrescrizione

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