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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32469/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società beneficiaria di una scissione parziale, di una cartella di pagamento relativa a tributi riferiti all'anno d'imposta 2007 e originariamente dovuti da una società scissa. La contribuente aveva dedotto la tardività della notifica e la nullità per difetto di motivazione; il primo giudice aveva accolto il ricorso ritenendo deceduto il potere di notifica per decorso del termine triennale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. In appello, l'agente della riscossione aveva sostenuto che, in caso di scissione, il termine decadenziale dovesse essere verificato con riguardo alla sola società scissa, poiché la responsabilità della beneficiaria per i debiti tributari anteriori alla scissione discende direttamente dalla legge. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'agente della riscossione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 173 d.P.R. n. 917/1986, 15 d.lgs. n. 472/1997 e 1310 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui la notifica della cartella avrebbe dovuto rispettare il termine decadenziale anche nei confronti della società beneficiaria e non soltanto nei confronti della società scissa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in materia di scissione societaria, la disciplina tributaria attribuisce alla società beneficiaria una responsabilità solidale e illimitata per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, senza i limiti previsti dalla disciplina civilistica. Ne consegue che, una volta consolidata la pretesa mediante tempestiva notifica della cartella alla società scissa, non è necessario notificare la cartella anche alla società beneficiaria entro il termine decadenziale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame alla luce del principio di diritto enunciato, con rinvio anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la disciplina tributaria della scissione prevede che anche la società beneficiaria risponda degli obblighi fiscali della società scissa anteriori alla scissione, senza limite quantitativo; tale disciplina si applica anche alla scissione parziale.

  • art. 15 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    in caso di scissione, ciascuna società resta obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia della scissione.

  • art. 2506-bis c.c.

    la limitazione della responsabilità solidale prevista dalla disciplina civilistica della scissione parziale non si estende al regime tributario.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la cartella va notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato entro il termine di decadenza, ma, nel caso di scissione, non è necessario notificare anche alla beneficiaria se il ruolo si è già consolidato nei confronti della scissa.

  • artt. 1292 e 2740 c.c.

    la disciplina tributaria della scissione ricondurrebbe la responsabilità delle società partecipi al modello generale della solidarietà integrale e della garanzia patrimoniale.

  • Corte cost. n. 280/2005

    richiamata nel giudizio di merito per il tema della certezza dei termini decadenziali, ma non condivisa dalla Corte di cassazione nella ricostruzione finale.

  • Corte cost. n. 90/2018

    avallo della lettura estensiva della disciplina tributaria della scissione anche alla scissione parziale.

Massime di principio

  • In tema di scissione societaria, la responsabilità per i debiti tributari anteriori alla scissione grava anche sulla società beneficiaria in via solidale e illimitata, secondo la disciplina speciale tributaria, che prevale sulla limitazione prevista dal codice civile per i creditori sociali.
  • Ai fini della riscossione coattiva dei crediti erariali, la tempestiva notifica della cartella alla società scissa è sufficiente a consolidare la pretesa anche nei confronti della coobbligata beneficiaria, senza necessità di una autonoma notifica alla stessa entro il termine decadenziale dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973.
  • La disciplina della decadenza per la notifica della cartella deve essere coordinata con il titolo esattoriale già formato nei confronti del debitore principale: la cartella nei confronti del coobbligato deriva dal medesimo ruolo e non richiede un nuovo e separato consolidamento del credito.
  • In materia tributaria, la responsabilità della società beneficiaria della scissione per i debiti fiscali anteriori non è qualificabile come obbligazione da fatto proprio, ma come responsabilità prevista direttamente dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneOperazioni straordinarie
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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