Cassazione Penale, Ordinanza n. 30865/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di circa 21,01 grammi di marijuana al fine di cessione a terzi, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a valorizzare i precedenti penali senza svolgere il necessario giudizio prognostico sulla pericolosità e sull'idoneità della misura, in coerenza con l'art. 58 l. n. 689 del 1981 e con la giurisprudenza di legittimità. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e ripetitiva di questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, e ha osservato che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata sul diniego della pena sostitutiva, fondata sulla presenza di numerosi precedenti penali già sanzionati con pene detentive e sulla conseguente esclusione dell'efficacia di una pena non detentiva ai fini del ravvedimento. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
disposizione incriminatrice contestata per la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di cessione a terzi, nella fattispecie marijuana in quantità pari a circa 21,01 grammi.
norma richiamata dalla difesa per sostenere l'applicazione di una pena sostitutiva, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito.
art. 58 della legge n. 689 del 1981
richiamato come parametro per il giudizio prognostico sull'idoneità della pena sostitutiva e sulla pericolosità del condannato.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata quale parametro per escludere che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura che si limiti a riproporre in modo generico doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito è inidonea a superare la soglia dell'ammissibilità.
- Il diniego di una pena sostitutiva è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito valorizza elementi concreti, come la reiterazione di precedenti penali e l'inefficacia di precedenti sanzioni detentive nel favorire il ravvedimento del condannato.
- Ai fini dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può limitarsi a verificare l'adeguatezza della motivazione della decisione impugnata senza rivalutare il merito delle scelte discrezionali del giudice di appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso il versamento alla Cassa delle ammende.
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