Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10990/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sallemi impugnava la sentenza che lo aveva condannato per associazione per delinquere (art. 416 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e indebito utilizzo di carte di pagamento (art. 55 d.lgs. 231/2007), deducendo i seguenti vizi: 1) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ricettazione, sostenendo che i codici d'accesso non costituiscono 'cosa' di provenienza delittuosa; 2) carenza di prove per ritenere l'esistenza di un'associazione stabile (art. 416), posto che i contatti erano limitati e non dimostravano affectio societatis; 3) errata applicazione della recidiva (art. 99), senza adeguata relazione qualificata tra precedenti e reato; 4) violazione del principio della prescrizione con riferimento al capo C (art. 55 d.lgs. 231/2007), sostenendo che alla data della nuova contestazione il reato era già estinto per prescrizione; 5) vizio nella determinazione della pena e nell'applicazione degli aumenti ex art. 81, 132 e 133 c.p., con indebita maggiorazione delle pene satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. In particolare: il Collegio ha confermato che la valutazione congiunta delle sentenze di primo e secondo grado è coerente (c.d. doppia conforme) e che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto configurabili sia la ricettazione sia l'indebito utilizzo delle carte/mezzi di pagamento; ha confermato l'esistenza dell'associazione per delinquere sulla base dell'organizzazione, dei ruoli e del contributo tecnico fornito dal Sallemi; ha ritenuto correttamente applicata la recidiva in relazione alla pericolosità e alla biografia criminale dell'imputato; ha escluso la prescrizione del capo C alla data contestata, spiegando che la qualificazione della recidiva incide sui termini prescrizionali e ne ha disposto il calcolo conseguente (termine estintivo solo nel 2024 dopo gli allungamenti); ha ritenuto legittima la determinazione della pena complessiva e gli aumenti applicati nei limiti del potere discrezionale del giudice. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riconosciuta la sussistenza di associazione per delinquere sulla base dell'organizzazione, della ripartizione di ruoli e della collaborazione continuativa; la mera partecipazione a reati non equivale automaticamente a vincolo associativo, ma qui i giudici hanno riscontrato affectio societatis e un contributo tecnico decisivo del ricorrente.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la ricezione consapevole di codici di carte di pagamento di provenienza illecita integri il reato di ricettazione e possa concorrere con il successivo uso indebito.

  • art. 493-ter cod. pen.

    La giurisprudenza applicata distingue la contraffazione delle carte dall'uso indebito: chi contraffà e poi usa risponde di entrambe le ipotesi; chi riceve carte contraffatte può rispondere di ricettazione e, se le usa, anche di indebito utilizzo.

  • art. 55 d.lgs. n. 231/2007

    Utilizzato quale norma incriminatrice per l'indebito utilizzo di mezzi di pagamento; nella fattispecie il suo ambito è stato ravvisato insieme alla ricettazione.

  • art. 99 cod. pen.

    La recidiva è stata applicata come circostanza aggravante rilevante per la valutazione della pericolosità e per l'aumento della pena, giustificata con riferimento alla 'peculiare biografia criminale' dell'imputato.

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamata nella valutazione dei termini di prescrizione: la recidiva qualificata incide sull'estensione dei termini e sugli effetti degli atti interruttivi, con conseguente proroga dei termini prescrizionali.

  • art. 81, art. 132 e art. 133 cod. pen.

    I criteri di cumulo e di individualizzazione della pena sono stati ritenuti correttamente applicati; gli aumenti ex art. 81 e i parametri per la determinazione della pena (art. 132-133) sono stati motivati adeguatamente e rientrano nel margine discrezionale del giudice.

  • art. 615-quater cod. pen.

    Menzionata nella requisitoria del P.G. come possibile riqualificazione del capo C, ma il giudice di legittimità non ha accolto richieste di modifica del quadro probatorio esposto; norma richiamata come possibile alternativa fattuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La ricezione consapevole di codici o mezzi di pagamento di provenienza illecita può integrare il reato di ricettazione e, se segue l'uso indebito, anche il reato previsto dall'art. 493-ter; i due profili sono compatibili e possono concorrere.
  • Per configurare l'associazione per delinquere non bastano contatti sporadici; è necessaria evidenza di organizzazione, ruoli persistenti e affectio societatis. Contributi tecnici decisivi e ruoli predeterminati nella realizzazione del programma criminoso possono essere elementi decisivi per la qualificazione associativa.
  • L'applicazione della recidiva (art. 99) incide non solo sulla determinazione della pena ma anche sui termini prescrizionali: la qualificazione della recidiva può prolungare i termini e far venir meno la prescrizione che altrimenti si sarebbe verificata.
  • La determinazione della pena e l'applicazione di aumenti ex art. 81 rientrano in ampio margine di discrezionalità del giudice e richiedono una motivazione adeguata rispetto ai parametri di cui agli artt. 132-133; tale valutazione è sindacabile limitatamente a vizi di illogicità o manifesta ingiustificazione.
  • In sede di cassazione, la sentenza di appello e quella di primo grado possono essere lette congiuntamente (c.d. doppia conforme): la conformità argomentativa tra i due gradi rende più difficile il successo del ricorso che impugna solo la motivazione dei giudici di merito.
  • Le questioni di prescrizione richiedono attento calcolo dei termini considerando gli atti interruttivi e l'effetto della recidiva; una nuova contestazione che qualifica la recidiva può legittimamente prolungare i termini prescrizionali senza violare il principio 'ne bis in idem'.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.