Cassazione Civile, Ordinanza n. 25367/2023 del 28/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca, poi divenuta credito ceduto e gestito da società succedanee, per far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti di due atti stipulati nella stessa data: un atto di divisione tra la debitrice e il fratello e un atto di compravendita di un immobile con altro soggetto. La banca sosteneva di essere creditrice della debitrice in forza di un rapporto fideiussorio collegato all'inadempimento di una società mutuataria e ad altri crediti. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la debitrice e gli altri convenuti avevano visto confermata la decisione. Con il ricorso per cassazione la debitrice ha dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., 1949 e 2901 c.c., sostenendo che non fosse stata provata la partecipatio fraudis dei terzi acquirenti, dato che i crediti erano preesistenti agli atti; 2) violazione degli artt. 115 e 101 c.p.c., contestando che la scientia damni del terzo acquirente fosse stata desunta da un fatto notorio in violazione del contraddittorio; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 101, 183, 115 e 167 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe rilevato d'ufficio la mancata prova dell'incasso dell'assegno senza rimettere la questione al contraddittorio; 4) violazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 2901, comma 3, c.c., assumendo che l'atto non fosse revocabile perché costituente adempimento di un debito scaduto e perché vi sarebbe stato giudicato sulla anteriorità del preliminare rispetto a una certa data.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente costruito come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità; ha aggiunto che il sindacato sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato alle sole anomalie motivazionali estreme, non essendo dedotto un vizio di tale specie. Anche il secondo, il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili, poiché anch'essi tendevano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte ha osservato che la Corte d'appello aveva già esaminato compiutamente la sequenza cronologica dei crediti, aveva motivato la scientia damni con dati oggettivi e aveva spiegato che il preliminare invocato dalla ricorrente non aveva data certa e non era quindi opponibile ai creditori revocanti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro violato, ma la censura è stata ritenuta in realtà volta a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove del giudice di merito
richiamato come parametro violato, ma non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione
evocato per asserito difetto di motivazione, ma la Corte ha ribadito che il controllo è limitato alle anomalie motivazionali radicali
citato nel primo motivo in relazione alla posizione di fideiussore della debitrice
richiamato come norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte ha confermato l'impostazione del giudice di merito sulla sussistenza dei presupposti dell'azione e sulla non opponibilità di atti privi di data certa
richiamato per dedotta violazione del contraddittorio; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a rimettere in discussione valutazioni di merito
art. 24 Cost.
invocato per la pretesa lesione del diritto di difesa, ma la doglianza è stata reputata inammissibile
art. 111 Cost.
invocato con riferimento al giusto processo e al contraddittorio, senza accoglimento
richiamato in relazione al contraddittorio sulla questione della prova dell'incasso dell'assegno
richiamato per contestare la mancata allegazione della questione da parte dei convenuti
richiamato per la dedotta violazione del giudicato formatosi su un fatto storico controverso
richiamato in tema di efficacia del giudicato
la Corte ha ritenuto corretta la motivazione di merito secondo cui il preliminare privo di data certa e le relative quietanze non erano opponibili ai creditori, sicché non operava l'esimente invocata dalla ricorrente
utilizzato dalla ricorrente per veicolare i motivi, ma la Corte ha qualificato le censure come inammissibili perché dirette solo a ottenere una diversa ricostruzione del fatto
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto o delle prove: quando il motivo mira solo a una ricostruzione alternativa del materiale istruttorio, è inammissibile.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ammesso solo per anomalie motivazionali estreme, consistenti in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è più deducibile il vizio di mera insufficienza o inadeguatezza motivazionale.
- Nell'azione revocatoria ordinaria, la verifica dei presupposti soggettivi e oggettivi compete al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo l'erronea applicazione della norma o un vizio logico-motivazionale nei limiti consentiti, non la rivalutazione della scientia damni o della cronologia dei crediti.
- Ai fini dell'opponibilità ai creditori, gli atti e le pattuizioni invocati dal debitore devono essere sorretti da elementi idonei di data certa; in mancanza, il giudice può ritenerli non opponibili nell'ambito della revocatoria.
- La dedotta violazione del contraddittorio o del diritto di difesa non è sufficiente, di per sé, a fondare l'accoglimento del ricorso se la censura è in realtà diretta a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
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