Cassazione Civile, Ordinanza n. 16911/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente aveva indicato per il 2003 un credito IVA in compensazione, poi non riportato nella dichiarazione dell'anno successivo per un asserito errore. In seguito, poiché il credito non era più comparso nelle comunicazioni di regolarità delle annualità successive, il contribuente presentava un'istanza di riconoscimento del credito IVA 2003, non compensato né chiesto a rimborso negli anni seguenti, e impugnava il silenzio serbato dall'Amministrazione, ritenendolo un silenzio-rifiuto. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo sussistente l'interesse alla rimozione del silenzio-rifiuto e affermando che il diritto al credito non si perdeva per il mancato riporto nella dichiarazione successiva, con applicazione della prescrizione decennale. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo che mancava un atto impositivo o un diniego espresso/tacito e quindi mancava l'interesse ad agire; con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo altresì che, in assenza di una pretesa tributaria dell'Ufficio, la controversia non rientrava nella giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Rileva che l'istanza del contribuente riguardava il mero riconoscimento di un credito IVA già indicato e riconosciuto per il 2003, mai disconosciuto dall'Amministrazione e semplicemente non riportato nelle comunicazioni successive perché non riproposto in compensazione né chiesto a rimborso. In assenza di un atto impositivo o di un disconoscimento della pretesa tributaria, manca l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., carenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza la sentenza della CTR viene cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., poiché la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate; il contribuente è condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è requisito processuale necessario; la sua mancanza comporta l'inammissibilità della domanda ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo giudicato contrario.
La controversia tributaria presuppone una pretesa o un diniego rilevante; in assenza di un atto impositivo o di un disconoscimento del credito, la domanda non è ammissibile nel giudizio tributario.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per escludere che vi fosse stata una ripresa o contestazione del credito in sede di liquidazione automatizzata.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla CTR per sostenere la prescrizione decennale in luogo del termine biennale di decadenza; la Cassazione non condivide tale impostazione perché assorbe il tema per difetto di interesse.
Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta con il ricorso introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che, pur impropriamente richiamato, il primo motivo denunciava in sostanza un error in procedendo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'impugnazione presuppone l'esistenza di una pretesa tributaria espressa o tacita dell'Amministrazione, oppure di un atto lesivo del contribuente; in mancanza di un diniego o di una ripresa fiscale, la domanda di mero "riconoscimento" del credito non è proponibile.
- L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve sussistere al momento della proposizione della domanda ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, salvo che sulla questione si sia formato giudicato interno.
- Se il credito fiscale è stato semplicemente indicato e non viene più riproposto dal contribuente nelle annualità successive, il mancato riscontro nelle comunicazioni automatiche dell'Amministrazione non equivale di per sé a un diniego impugnabile.
- Quando la causa è stata proposta in difetto di una condizione dell'azione, la cassazione può avvenire senza rinvio, perché la domanda originaria non era proponibile.
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