Cassazione Penale, Sentenza n. 50474/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto a mezzo PEC dal difensore dell'imputato avverso sentenza di condanna per violazione dell'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 in relazione all'art. 4-ter del d.l. n. 51/2023 che avrebbe sospeso alcune disposizioni; 2) errata valutazione di intempestività dell'impugnazione (PEC inviata il 20/06/2023 mentre il termine sarebbe scaduto il 19/06/2023) non avendo tenuto conto del principio che il termine decorre dal giorno successivo al deposito della motivazione e della disposizione che considera tempestivo il deposito PEC entro le ore 24 del giorno di scadenza; 3) illegittimità della rilevanza attribuita al difetto di sottoscrizione digitale del difensore, per effetto del differimento dell'entrata in vigore del processo telematico civile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto fondati i rilievi del Tribunale relativi alla violazione delle modalità previste dall'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022: l'appello era stato trasmesso da un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal DIGSIA per il Tribunale di Terni e non era sottoscritto digitalmente dal difensore, vizi che rendono l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 87-bis comma 7 e comma 8. Le eccezioni del ricorrente relative alla sospensione normativa (art. 4-ter d.l. n. 51/2023) sono state ritenute infondate perché quella disposizione riguarda notificazioni civili e non il deposito penale telematico. Quanto all'intempestività, la Corte ha però riconosciuto che l'appello era effettivamente tardivo (termine decorso alle ore 24 del 19/06/2023; PEC inviata il 20/06/2023 ore 15:59), ma ha osservato che la valutazione della tempestività spetta al giudice dell'appello e non al giudice a quo; perciò l'ordinanza è affetta da nullità assoluta per difetto di competenza funzionale su quel punto. Tuttavia la nullità non ha comportato la riforma della decisione perché le violazioni formali relative alla PEC e alla sottoscrizione digitale erano sufficienti a giustificare l'inammissibilità dell'appello.
Norme richiamate
art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022
Disciplina il regime transitorio di deposito telematico tramite PEC, con indicazione dei requisiti per la validità (indirizzo PEC iscritto nel registro, sottoscrizione digitale, indirizzo destinatario corretto) e prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa via PEC in mancanza di tali requisiti; il comma 1 stabilisce inoltre che il deposito è tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
Norma richiamata come riferimento generale alle condizioni di ammissibilità delle impugnazioni; integrata con le cause di inammissibilità previste dall'art. 87-bis.
commi 1 lett. c) e 2 lett. c)
Individua i termini per proporre appello; il termine decorre, in caso di riserva di motivazione, dal giorno successivo alla scadenza fissata per il deposito della motivazione (la Corte richiama l'applicazione del principio di cui all'art. 172 c.p.p.).
art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; contestazione originaria alla base dell'appello.
Norma che sospende temporaneamente disposizioni relative alla notificazione civile; la Corte esclude che la sospensione ricomprenda le norme sul deposito telematico penale (art. 87-bis), giudicando infondata l'eccezione del ricorrente.
Rinvio della disciplina telematica in ambito civile non rilevante per il deposito penale; la Corte nega che il differimento civile implichi l'irrilevanza della sottoscrizione digitale nell'impugnazione penale via PEC.
Riferimento al termine concesso dal G.U.P. per il deposito della motivazione (nel caso 30 giorni); da qui la decorrenza del termine per proporre appello.
Principio secondo cui, in presenza di riserva, i termini decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione; confermato applicabile anche al termine di impugnazione ai sensi dell'art. 585.
Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 art. 7
Richiamato in relazione al registro generale degli indirizzi elettronici per la PEC delle autorità giudiziarie, come riferimento per l'indirizzo PEC corretto a cui inviare gli atti.
Massime di principio
- Se si sceglie di depositare un atto tramite PEC ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, occorre rispettare tassativamente i requisiti indicati: invio da un indirizzo PEC presente nel registro generale, invio all'indirizzo PEC indicato dal DIGSIA per l'ufficio destinatario e sottoscrizione digitale dell'atto; la mancata osservanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La tempestività del deposito via PEC si valuta con riferimento al termine che scade alle ore 24 del giorno previsto dalla legge: il deposito è tempestivo se l'accettazione informatica avviene entro tale ora. In caso di riserva di motivazione, il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine concesso per la motivazione.
- La sospensione o il differimento dell'entrata in vigore di disposizioni del processo civile non si estende automaticamente alle norme sul deposito telematico penale; le regole penali sul deposito via PEC (art. 87-bis) restano applicabili salvo espressa disposizione contraria.
- Il giudice che ha emesso la sentenza (giudice a quo) può sindacare l'ammissibilità dell'impugnazione con riferimento esclusivo ai requisiti tecnici di trasmissione via PEC previsti dall'art. 87-bis comma 7; la valutazione circa la tempestività dell'impugnazione compete al giudice dell'appello, pertanto una pronuncia del giudice a quo su tempestività può essere viziata da nullità funzionale.
- In presenza di più vizi formali dell'impugnazione, anche se uno di essi è affetto da vizio di competenza del giudice che lo ha rilevato, gli altri vizi conformi alla legge possono comunque giustificare la conferma dell'inammissibilità.
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