Cassazione Civile, Ordinanza n. 30203/2025 del 16/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva nella quale, a seguito di pignoramento presso terzi, era stata emessa un’ordinanza di assegnazione ex art. 533 c.p.c. in favore della creditrice per una somma pari al 50% di quanto indicato in un assegno circolare. La creditrice ha poi chiesto la condanna della banca convenuta all’emissione di un nuovo assegno circolare per l’importo residuo di euro 3.948,31, oppure, se il titolo fosse materialmente inesistente o estinto, al pagamento dell’equivalente numerario e al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che l’azione fosse prescritta ai sensi dell’art. 84 r.d. n. 1736/1933 e, comunque, che la domanda di restituzione dovesse essere rivolta all’emittente del titolo e non alla banca convenuta, considerata non legittimata passiva. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, in via preliminare, l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di numerose norme processuali e sostanziali, sostenendo che la banca, quale soggetto coinvolto nella procedura esecutiva, avrebbe dovuto essere considerata subentrata nell’obbligo di adempiere e che, dopo la prescrizione dell’azione cartolare, la provvista sarebbe confluita nel Fondo gestito da Consap.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che la controversia fosse analoga ad altre già decise e che il ricorso non offrisse argomenti idonei a superare l’orientamento consolidato. Ha inoltre osservato che, per riconoscere l’interesse ad agire dell’assegnataria, non basta la mera astratta possibilità di munirsi di un ulteriore titolo, ma occorre allegare e dimostrare uno specifico bisogno di tutela cognitiva non soddisfatto dal titolo esecutivo già posseduto; nel caso concreto, la deduzione relativa all’impossibilità di iscrivere ipoteca non risultava documentata come già prospettata nei gradi di merito, con conseguente difetto di autosufficienza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento di una somma in favore della controparte e della somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base dell’ordinanza di assegnazione pronunciata nell’esecuzione presso terzi
art. 84 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato dalla Corte territoriale come norma sulla prescrizione dell’azione relativa all’assegno circolare
l’interesse ad agire richiede un’utilità concreta, specifica e non già soddisfatta dal titolo esecutivo posseduto
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate
richiamato tra le norme asseritamente violate, nel contesto dell’esecuzione presso terzi
richiamato con riferimento all’ordinanza di assegnazione del credito espropriato
art. 1, comma 343, l. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla disciplina del Fondo gestito da Consap
richiamato tra le norme dedotte come violate
base dell’inammissibilità per conformità della controversia a orientamento giurisprudenziale già consolidato
richiamato per la proposta di definizione accelerata del giudizio
richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente e per l’opposizione alla proposta
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna alla sanzione per lite ritenuta definita in conformità della proposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sussiste solo quando la parte alleghi e dimostri uno specifico bisogno di tutela cognitiva, cioè un’utilità concreta e giuridicamente apprezzabile non già ricavabile dal titolo esecutivo di cui dispone.
- Non è sufficiente invocare in astratto la possibilità di ottenere un ulteriore titolo esecutivo per la stessa ragione di credito; occorre dimostrare perché il titolo già esistente non consenta il soddisfacimento dell’interesse concreto fatto valere.
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se la deduzione decisiva non risulta essere stata specificamente allegata e documentata nei gradi di merito, difettando il requisito di autosufficienza.
- Quando la controversia è sovrapponibile a questioni già risolte in modo consolidato dalla Corte, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non introduce argomenti nuovi idonei a mutare l’orientamento.
- La proposizione di una questione sulla legittimazione passiva o sull’obbligo di adempiere deve confrontarsi con la struttura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: il soggetto convenuto non può essere chiamato a rispondere se non è quello che, secondo la disciplina del titolo e del rapporto, è tenuto all’adempimento richiesto.
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