Sentenza del 08/06/2018 n. 14921 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni per la presunta omessa registrazione di un verbale di assemblea ordinaria del 1° luglio 2004, avente ad oggetto la proposta di proroga di un finanziamento infruttifero concesso dai soci. La società contestava, tra l'altro, l'insufficiente motivazione dell'avviso, che non chiariva la natura giuridica dell'atto, il fondamento dell'obbligo di registrazione, la base imponibile, l'aliquota applicata e i criteri di calcolo della sanzione. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che il ricorso originario fosse tardivo, poiché l'accertamento con adesione non sarebbe stato applicabile all'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che l'accertamento con adesione può applicarsi anche agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e che, pertanto, era applicabile il termine più ampio per proporre il ricorso. Ha accolto il primo e il secondo motivo della società, rilevando che la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di primo grado in modo acritico e senza esaminare adeguatamente le contestazioni relative alla carenza di motivazione dell'avviso. Gli ulteriori motivi della società sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà verificare la congruità della motivazione dell'atto impositivo e, se questa risulterà adeguata, esaminare il merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o a un'adesione acritica alla decisione precedente.
Art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Anche le sentenze delle Commissioni tributarie devono esporre in modo sufficiente le ragioni della decisione e il percorso logico seguito.
L'atto impositivo deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di conoscere con precisione i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, nonché di difendersi efficacemente.
Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 218/1997
L'accertamento delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili [...] può essere definito con adesione.
L'accertamento con adesione è applicabile anche all'imposta di registro e non è limitato a una specifica forma dell'atto impositivo.
La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui all'art. 1, comma 2, dovuti dal contribuente, relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
La definizione con adesione riguarda i tributi collegati all'atto oggetto di imposizione e non prevede, nel caso esaminato, un'esclusione basata sulla qualificazione formale dell'atto come avviso di liquidazione.
Disciplina l'attività dell'Amministrazione finanziaria in materia di imposta di registro, ma l'avviso emesso ai sensi di tale norma può comunque rientrare nell'ambito applicativo dell'accertamento con adesione.
Art. 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
Era stata invocata dall'Ufficio come base della tassazione della fattispecie, ma la Corte non ne ha esaminato definitivamente l'applicabilità, avendo accolto le censure preliminari sulla motivazione dell'atto.
Art. 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986
La società lo aveva richiamato per contestare la qualificazione fiscale della delibera assembleare e sostenere che una proroga di un finanziamento già effettuato non equivalesse a un nuovo atto costitutivo del finanziamento; la questione è rimasta assorbita.
Artt. 23 e 24, D.Lgs. n. 546/1992
Sono stati richiamati in relazione al divieto di introdurre in giudizio motivi nuovi e alla necessità che il fondamento della pretesa fiscale risulti dall'atto impositivo, non potendo essere integrato tardivamente dall'Ufficio con mere memorie.
Massime di principio
- Un avviso di liquidazione o accertamento deve indicare in modo concreto l'atto tassato, la sua qualificazione giuridica, la norma applicata, la base imponibile, l'aliquota e i criteri di calcolo di imposta e sanzioni. Indicazioni generiche possono determinare l'illegittimità dell'atto.
- Il giudice tributario non può limitarsi a confermare la decisione precedente con formule astratte o mediante un'adesione acritica: deve rispondere alle specifiche censure dell'appellante e spiegare il percorso logico della decisione.
- L'accertamento con adesione può essere utilizzato anche in relazione a un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, purché la pretesa abbia natura sostanzialmente accertativa; la forma dell'atto non esclude automaticamente l'applicabilità dell'istituto.
- L'Amministrazione non può colmare in giudizio le carenze originarie dell'avviso introducendo per la prima volta la specifica norma impositiva o una nuova giustificazione della pretesa.
- Quando la decisione dipende da valutazioni di fatto, come la verifica della sufficienza della motivazione dell'atto, la Cassazione normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito invece di decidere direttamente la controversia.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso per un vizio preliminare di motivazione senza esaminare le questioni sostanziali sulla tassabilità dell'operazione: tali questioni restano assorbite e dovranno essere eventualmente affrontate dal giudice del rinvio.
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