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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22694/2026 del 05/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupanti)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, da parte di una società, di un immobile storico in sede esecutiva con decreto di trasferimento. L'immobile è rimasto occupato per alcuni mesi dai precedenti detentori e all'interno vi erano ancora beni mobili asseritamente appartenenti a una delle occupanti. La società ha chiesto il risarcimento del danno da ritardata consegna e il rimborso integrale delle spese di sgombero sostenute. In primo grado è stato riconosciuto solo un importo limitato; in appello la domanda è stata ulteriormente respinta in parte, ritenendosi non provata la misura del danno e non dimostrata la riferibilità integrale della fattura prodotta ai lavori di sgombero. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice equitativamente ridotto il rimborso nonostante la fattura prodotta e non contestata, e la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. per non avere la Corte d'appello applicato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui nel caso di occupazione senza titolo di immobile il danno risarcibile può derivare dalla concreta perdita della possibilità di godimento del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha rilevato che la contestazione sul danno e sulla riferibilità degli importi fatturati ai lavori effettivamente necessari era stata in realtà sollevata dalle controparti; il giudice di merito aveva dunque correttamente ritenuto non sufficiente la fattura a provare integralmente il danno da sgombero e aveva potuto procedere a liquidazione equitativa in presenza di una prova incompleta. Quanto al secondo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nell'occupazione abusiva di immobile, il danno risarcibile richiede l'allegazione e la prova della concreta possibilità di esercizio del godimento perduta; nel caso concreto, però, la ricorrente aveva allegato solo un generico pregiudizio da ritardato sfruttamento economico dell'immobile e da sospensione di un progetto imprenditoriale, senza dimostrare una concreta possibilità di godimento diretto o a titolo oneroso. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    per dedurne la violazione occorre allegare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fatti non contestati; nella specie la contestazione del danno era presente, quindi nessuna violazione.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo un criterio difforme; non basta censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è il parametro di ricorso invocato per le dedotte violazioni di legge.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato in tema di risarcimento del danno conseguenza e nesso tra evento lesivo e pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato a sostegno della liquidazione equitativa del danno quando la prova puntuale non sia possibile o sia incompleta.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale norma generale dell'illecito aquiliano, in relazione al danno da occupazione senza titolo.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la determinazione del danno risarcibile secondo i criteri degli artt. 1223 e ss. c.c.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova in ordine all'esistenza e all'entità del danno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione alla memoria depositata nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere denunciata per contestare il mero apprezzamento del materiale probatorio: occorre indicare una vera utilizzazione di prove non introdotte o una valutazione della prova in contrasto con il suo regime legale.
  • Quando il danno è dedotto in modo non puntuale o la prova documentale non consente di collegare con certezza l'esborso al pregiudizio allegato, il giudice di merito può procedere a liquidazione equitativa purché dia conto del percorso logico seguito.
  • Nel caso di occupazione senza titolo di immobile, il danno risarcibile non coincide automaticamente con la sola durata dell'occupazione, ma richiede l'allegazione e la prova della concreta possibilità di godimento del bene perduta, direttamente o mediante utilizzazione economica a titolo oneroso.
  • La contestazione del danno da occupazione abusiva e della concreta possibilità di godimento perduta, se specifica, fa sorgere in capo all'attore l'onere di provare il pregiudizio subito e il tipo di sfruttamento del bene che è stato impedito.
  • L'allegazione di un generico progetto di sfruttamento economico dell'immobile, senza indicazione concreta del suo effettivo utilizzo o della specifica utilità perduta, non è sufficiente per fondare il risarcimento del danno da occupazione abusiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanno da cose e animaliProprietà
RamiProcesso civileResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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