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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22697/2026 del 05/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un'azione ex art. 702-bis c.p.c. con cui il proprietario di un fondo rustico confinante, assumendo di essere coltivatore diretto, chiedeva il riscatto di un terreno venduto a terzi con atto pubblico del 15 settembre 2015, deducendo la violazione della disciplina sulla prelazione agraria. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provati due presupposti: l'assenza di alienazioni di fondi rustici nel biennio precedente e il possesso di adeguata forza lavoro familiare in relazione al fondo. In appello venivano prodotti documenti ipocatastali e altra documentazione per dimostrare sia la qualità di coltivatore diretto sia la capacità lavorativa del nucleo familiare; veniva anche richiesta consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'adeguatezza della capacità lavorativa rispetto all'estensione dei terreni. La Corte d'appello confermava il rigetto, reputando non dimostrato il requisito soggettivo della forza lavoro familiare idonea alla coltivazione, come richiesto dalla disciplina sulla prelazione agraria. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 167 e 115 c.p.c. perché il giudice d'appello avrebbe indebitamente posto a suo carico la prova del mancato superamento del limite dimensionale del fondo rispetto alla capacità lavorativa, in difetto di specifiche contestazioni; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per avere ritenuto non provata la capacità lavorativa familiare e la composizione del nucleo, nonostante deposizioni testimoniali, documentazione anagrafica, fascicoli AGEA e relazione tecnica; 3) violazione degli artt. 174 e 175 c.p.c. per il rigetto della richiesta di CTU, ritenuta necessaria per accertare la capacità lavorativa familiare e il limite del triplo della superficie. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale: il primo motivo richiedeva una rivalutazione di fatto sulla specificità e chiarezza delle contestazioni, riservata al giudice di merito; il secondo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; il terzo mirava a sindacare la discrezionale scelta del giudice di merito di non disporre CTU, mezzo istruttorio rimesso al suo prudente apprezzamento. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. La decisione si fonda sull'inammissibilità delle censure, perché tutte dirette a sollecitare una nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell'ammissione della CTU, attività riservate al giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indicato come base del ricorso introduttivo nel giudizio di merito; rileva solo come dato processuale originario.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato come norma processuale applicabile ratione temporis; il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte osserva che la censura maschera in realtà una questione di fatto sulla specificità delle contestazioni e sulla valutazione delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al thema probandum e alle contestazioni del convenuto; la Corte non vi attribuisce una violazione autonoma, perché la doglianza è reputata di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare l'erroneo governo delle prove; la Corte ritiene che il motivo solleciti una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte esclude il sindacato di legittimità su tale valutazione di merito.

  • art. 174 c.p.c.

    invocato per censurare il diniego di CTU; la Corte osserva che la scelta di disporre o meno la consulenza è discrezionale del giudice di merito.

  • art. 175 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 174 c.p.c. a sostegno della richiesta di CTU; la Corte ribadisce che il giudice di merito conserva il potere discrezionale sull'istruttoria.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    usato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge; la Corte qualifica però le censure come inammissibili perché dirette a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    richiamato nel secondo motivo per censurare la motivazione e la valutazione delle prove; la Corte lo tratta come tentativo di rivalutazione del merito non consentito.

  • art. 8 l. n. 590 del 1965

    richiamato quale norma che impone, per l'esercizio della prelazione, che il fondo da acquistare, sommato ad altri eventualmente posseduti, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa del prelazionario e della sua famiglia.

  • art. 7 l. n. 817 del 1971

    indicato dalla parte come ulteriore fondamento del diritto di prelazione/riscatto agrario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi di riscatto o prelazione agraria, la prova dei presupposti legali richiesti dalla disciplina speciale resta a carico di chi agisce, ma la censura in cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare l'apprezzamento del giudice di merito sulla specificità e chiarezza delle contestazioni e sulla valutazione delle prove.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio: l'apprezzamento delle prove e il giudizio di prevalenza tra gli elementi di fatto appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale dedotto correttamente.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non un mezzo di prova nella disponibilità delle parti; il suo mancato impiego non è sindacabile in cassazione quando la doglianza richieda una sostituzione del giudizio discrezionale del giudice di merito con quello della Corte.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, restano assorbiti gli eventuali ricorsi incidentali condizionati, e la parte soccombente è tenuta alle spese nonché, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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