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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22699/2026 del 05/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento del diritto al subentro nel contratto di locazione di un alloggio di edilizia sociale, originariamente assegnato al padre del ricorrente e poi rimasto vacante per il decesso dell'assegnatario. L'ente gestore aveva respinto la richiesta, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dalla legge regionale piemontese n. 3/2010, in particolare la stabile convivenza e la previa presentazione di formale istanza di ampliamento del nucleo familiare prima del decesso. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello il gravame era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) ha sostenuto che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. fosse stata emessa dopo la dichiarazione di contumacia del Comune, con asserita consumazione del potere decisorio; 2) ha dedotto violazione del contraddittorio, lamentando di non essere stato sentito sulla possibile inammissibilità dell'appello; 3) ha affermato che l'inammissibilità non poteva essere pronunciata senza esaminare tutti i motivi di appello; 4) ha denunciato che la Corte d'appello avrebbe oltrepassato i limiti del giudizio prognostico, introducendo una nuova ratio circa l'inidoneità dei documenti prodotti a provare la domanda di subentro; 5) ha censurato il diniego di ammissione della prova testimoniale nel rito locatizio, assumendo violazione delle norme processuali in tema di prove; 6) ha contestato l'applicazione degli artt. 13 e 4 della legge regionale Piemonte n. 3/2010, prospettando anche questione di legittimità costituzionale, sul presupposto che la coabitazione di fatto con il genitore defunto avrebbe dovuto bastare anche se non risultante anagraficamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c., osservando che la dichiarazione di contumacia dell'appellato è solo presupposto logico della valutazione prognostica e che il contraddittorio risultava ritualmente instaurato. Ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse omesso l'esame di tutti i motivi di appello o avesse introdotto una nuova ratio decidendi, rilevando che il giudice d'appello si era limitato a ribadire la motivazione del primo giudice. Quanto al quinto motivo, ha confermato che la valutazione sull'ammissibilità della prova testimoniale è riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, il capitolo di prova era stato correttamente ritenuto generico e valutativo. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sulla normativa regionale e sulla questione di costituzionalità, perché il giudice di merito aveva accertato che non era stata dimostrata la convivenza di fatto e perché le previsioni che richiedono stabile convivenza anagraficamente comprovata e formale autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare sono state considerate legittime, in quanto funzionali alla trasparenza delle assegnazioni di alloggi pubblici e alla prevenzione di abusi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non presenti una ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità è ricorribile per cassazione solo per vizi propri di violazione della legge processuale, non per errores in iudicando o vizi motivazionali, salvo anomalie motivazionali radicali

  • art. 350 c.p.c.

    gli adempimenti relativi alla regolare instaurazione del contraddittorio precedono logicamente la valutazione prognostica sull'appello e ne sono presupposto

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, anche quando la Corte di cassazione è chiamata a scrutinare il fatto processuale

  • art. 111, 7° comma Cost.

    consente il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità nei limiti dei vizi propri

  • art. 447-bis c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al rito locatizio e alle regole probatorie applicabili

  • art. 420, 5° comma c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare il mancato ricorso alla prova testimoniale nel rito speciale

  • artt. 13 e 4, comma 1, legge regionale Piemonte n. 3/2010

    richiamati per sostenere il diritto al subentro in presenza di stabile convivenza e formale ampliamento del nucleo familiare; la Corte ne conferma la legittimità e la funzionalità alla trasparenza delle assegnazioni

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. è impugnabile in cassazione soltanto per vizi propri di natura processuale; non possono essere dedotti errori di merito né censure sulla motivazione, salvo l'ipotesi di motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile.
  • La declaratoria di contumacia dell'appellato e, più in generale, la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio sono passaggi preliminari e compatibili con la successiva decisione di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.
  • La decisione ex art. 348-bis c.p.c. deve investire l'appello nel suo complesso; tuttavia non viola la norma il giudice d'appello che, pur valorizzando la ratio decidendi del primo giudice, confermi l'inidoneità dell'impugnazione a scardinare la pronuncia di primo grado.
  • In cassazione la censura sulla mancata ammissione di una prova è infondata quando si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, poiché l'apprezzamento sulla rilevanza, genericità o valutatività del capitolo di prova spetta al giudice di merito.
  • Nel contenzioso relativo al subentro in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, le condizioni poste dalla normativa regionale che richiedono convivenza stabile e formalizzazione dell'ampliamento del nucleo familiare sono funzionali alla verifica dei requisiti, alla trasparenza delle assegnazioni e alla prevenzione di abusi, e risultano legittime se coerenti con tali finalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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