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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22693/2026 del 05/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente proprietario)

La controversia

La controversia nasce dall'occupazione, da novembre 2006 a dicembre 2010, di un immobile sito in Roma da parte della resistente, senza che fosse stato accertato un valido titolo di locazione in suo favore. L'ente proprietario ha chiesto il risarcimento del danno da occupazione senza titolo; il Tribunale ha riconosciuto l'assenza di un valido titolo ma ha ritenuto che l'ente avesse concorso a determinare nella occupante la convinzione della persistenza di un rapporto locatizio, limitando così il risarcimento al periodo successivo alla richiesta di rilascio formulata nel maggio 2010. In appello l'ente ha contestato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che non vi fosse alcun concorso causale a suo carico e che il danno dovesse essere riconosciuto per l'intero periodo di godimento dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi. In cassazione ha proposto cinque motivi: (1) violazione di varie norme civilistiche e processuali per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto il concorso colposo dell'ente nella percezione di legittimità dell'occupazione; (2) violazione delle norme sul danno e dei parametri costituzionali/eurounitari, assumendo che il danno da occupazione senza titolo sarebbe stato liquidato senza adeguata prova, in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2022; (3) violazione delle norme sulla liquidazione del danno, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe seguito il valore locativo dell'immobile; (4) violazione delle norme sulle consulenze tecniche, per non avere ammesso c.t.u.; (5) violazione delle norme sulle spese di lite, poiché la Corte d'appello avrebbe posto a carico dell'ente, pur parzialmente vittorioso, le spese residue dei due gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure del primo motivo perché formulate in modo generico e, quanto al solo art. 1227 c.c., perché miravano a un riesame del fatto e delle prove; ha rigettato i motivi secondo, terzo e quarto, ritenendo corretta la qualificazione del danno da occupazione senza titolo e la sua liquidazione equitativa, non obbligatoriamente ancorata al canone locativo di mercato, nonché legittimo il diniego di c.t.u. in presenza di una valutazione equitativa già compiuta; ha invece accolto il quinto motivo, rilevando un errore nella regolazione delle spese di lite, perché la Corte d'appello, pur avendo disposto una compensazione parziale, aveva poi sostanzialmente posto le spese residue a carico dell'ente parzialmente vittorioso in appello, in violazione del principio di soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato come norma sui danni conseguenza, ma nel caso concreto la ricorrente non ne ha sviluppato adeguatamente la violazione.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno da occupazione senza titolo è ammissibile quando il danno non sia provabile nel suo preciso ammontare; il giudice può usare parametri diversi dal canone locativo, purché motivi in modo adeguato.

  • art. 1227 c.c.

    Applicato dalla Corte territoriale per escludere o ridurre il danno in ragione del concorso causale del danneggiato; la Cassazione ha ritenuto che la censura tendesse a rivalutare il fatto.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza specifica argomentazione apprezzabile.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana, ma senza sviluppo critico specifico.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non oggetto di autonoma analisi da parte della Corte.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno aquiliano, senza specifiche argomentazioni decisive.

  • art. 42 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in collegamento con la tutela della proprietà, senza che la Corte ne ricavasse un autonomo decisum.

  • art. 17 Carta dei diritti fondamentali UE

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela proprietaria, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento dei motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge richiede specificità e il confronto tra norma e decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se non indica con precisione le norme violate e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come base del procedimento camerale in Cassazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le spese devono rispettare il principio della soccombenza; la compensazione parziale non può tradursi in una condanna sostanziale del parzialmente vittorioso al pagamento integrale delle residue spese.

  • art. 201 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla c.t.u., ma non ritenuto violato.

  • artt. 204 e ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente nel quarto motivo, senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.

  • D.Lgs. n. 502/1992, art. 5

    Invocato dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza specifica argomentazione rilevante.

  • L. Regione Lazio n. 18/1994, artt. 23 e 24

    Richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo, ma non determinanti per la decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge richiede specificità: il ricorrente deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il punto della sentenza che si pone in contrasto con esse; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma applicabile.
  • Il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, mira in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
  • Nel caso di occupazione senza titolo di un immobile, il danno risarcibile non coincide automaticamente con la mera lesione astratta del diritto di proprietà: occorre allegare e provare la concreta perdita della possibilità di godimento del bene, diretto o indiretto.
  • La liquidazione del danno da occupazione abusiva può essere effettuata in via equitativa quando il danno non sia dimostrabile nel preciso ammontare; il canone locativo di mercato è un parametro possibile, ma non l'unico, se il giudice motiva adeguatamente la scelta del criterio utilizzato.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra vizio di legge quando il giudice abbia già compiuto una valutazione equitativa del danno e la CTU non sia necessaria per risolvere questioni tecniche specifiche.
  • In tema di spese processuali, la compensazione parziale non può essere formulata o applicata in modo da porre sostanzialmente a carico della parte parzialmente vittoriosa le residue spese del doppio grado, se ciò contrasta con il principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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