Cassazione Civile, Ordinanza n. 22701/2026 del 05/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda il recupero di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, già assegnato a una terza persona poi deceduta. Dopo il decesso dell'assegnataria, l'ente proprietario/gestore ha ripreso possesso dell'immobile ritenendolo privo di occupanti legittimi. Le ricorrenti, madre e sorella dell'assegnataria, hanno prima promosso un giudizio possessorio per ottenere la reintegrazione nel possesso, conclusosi negativamente per difetto di possesso o detenzione qualificata; quindi hanno introdotto un giudizio ordinario chiedendo l'accertamento dell'illiceità del recupero dell'immobile e il risarcimento del danno, sostenendo che l'ente avesse agito senza un formale procedimento amministrativo e senza consentire la partecipazione degli interessate. In appello le domande sono state considerate una tardiva prosecuzione del merito possessoria e il gravame è stato respinto. In Cassazione una delle ricorrenti, anche quale erede della madre, ha proposto otto motivi: ultra petita e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione delle norme processuali e sostanziali per avere ritenuto riproposta la domanda possessoria; illegittimità del recupero dell'immobile in assenza di procedimento amministrativo e garanzie partecipative; omesso esame di fatti decisivi; confusione tra jus possidendi e jus possessionis; erronea attribuzione di efficacia preclusiva alle statuizioni possessorie; contestazione delle spese di lite; omessa pronuncia su questioni relative al rapporto tra possessorio e petitorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a pretesa ultrapetizione, qualificazione delle domande, asserita necessità del procedimento amministrativo e distinzioni tra possesso e detenzione, osservando che il giudice di merito aveva correttamente interpretato le domande secondo il petitum sostanziale e la causa petendi e aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile, l'assenza di un possesso o detenzione qualificata in capo alle ricorrenti. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché non individuava un fatto storico specifico, decisivo e discusso tra le parti. Ha reputato inammissibile il motivo sulle spese perché diretto a una mera diversa quantificazione. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la decisione di rigetto rendeva implicitamente respinte le questioni incompatibili con l'esito. Ha condannato le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato per sostenere la pretesa ultrapetizione; la Corte ribadisce che non vi è vizio se il giudice qualifica la domanda secondo petitum sostanziale e causa petendi.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento da parte della Corte.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel ricorso; la Corte non ravvisa violazioni nella valutazione delle risultanze di merito.
art. 346 c.p.c.
richiamato per contestare la ritenuta riproposizione della domanda; la Corte non accoglie la censura.
art. 1168 c.c.
richiamato in relazione alla reintegrazione nel possesso; la Corte osserva che la qualificazione delle domande come prosecuzione del merito possessorio è accertamento di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge; la Corte esamina le doglianze e le respinge o ne dichiara l'inammissibilità secondo il contenuto concreto.
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la decisione è logicamente incompatibile con le questioni prospettate.
art. 360 n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio richiede l'omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e discusso, non una rivalutazione del merito.
art. 1140 c.c.
richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione; la Corte afferma che tale distinzione è irrilevante una volta esclusa in fatto la relazione possessoria o detentiva qualificata.
art. 2909 c.c.
richiamato per contestare l'efficacia preclusiva del giudicato; la Corte precisa che non ha attribuito giudicato ai provvedimenti possessori, ma ha valutato la nuova domanda come prosecuzione del precedente merito.
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. e alle norme sul possessorio, senza accoglimento.
art. 669-octies c.p.c.
richiamato nel motivo sul preteso giudicato/preclusione del procedimento cautelare possessorio; non accolto.
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato nel medesimo contesto, senza incidenza sull'esito.
art. 703 c.p.c.
richiamato in tema di procedimento possessorio; la Corte non ravvisa l'errore denunciato.
art. 704 c.p.c.
richiamato in relazione ai rapporti tra possessorio e petitorio, senza accoglimento.
art. 705 c.p.c.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia e di indebita introduzione di questioni petitorie in sede possessorio; la Corte esclude il vizio.
L. 241/1990
invocata per sostenere la necessità di un formale procedimento amministrativo e di garanzie partecipative; la Corte afferma che tali garanzie presuppongono una posizione giuridica differenziata e qualificata.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel motivo di ricorso sull'illegittimità del recupero dell'immobile; non è ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli alle ricorrenti.
art. 6 CEDU
invocato tra i parametri internazionali a sostegno del motivo; non incide sulla decisione.
art. 42 Cost.
richiamato nel motivo sulla tutela del bene e del procedimento; la Corte non ne fa applicazione diversa da quella compatibile con l'accertamento di merito.
art. 97 Cost.
richiamato per censurare il comportamento dell'ente pubblico; la Corte esclude l'illegittimità per difetto di posizione qualificata delle ricorrenti.
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale; la Corte non accoglie la censura.
art. 91 c.p.c.
norma posta a base della condanna alle spese secondo il criterio di soccombenza.
art. 4 D.M. 55/2014
richiamato nel motivo sulle spese di lite; la Corte ritiene la censura generica e non decisiva.
art. 13 d.P.R. 115/2002
comma 1-quater; comma 1-bis
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non sussiste quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente la domanda secondo il petitum sostanziale e la causa petendi desumibili dall'atto nel suo complesso.
- Il giudice di merito ha il potere-dovere di ricondurre la domanda alla sua effettiva sostanza, senza vincolo alle espressioni letterali usate dalla parte.
- Le garanzie partecipative del procedimento amministrativo presuppongono la titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata; non vi è un obbligo generalizzato di instaurare il procedimento nei confronti di soggetti privi di un titolo giuridicamente rilevante.
- La mera incidenza fattuale dell'azione amministrativa su una persona non basta, da sola, a fondare il diritto alla partecipazione procedimentale in assenza di una posizione giuridica qualificata.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito.
- La distinzione tra jus possidendi e jus possessionis è irrilevante quando il giudice di merito abbia escluso in fatto la sussistenza stessa di un possesso o di una detenzione qualificata.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la questione dedotta, dovendosi ritenere che il giudice l'abbia implicitamente respinta.
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per specifiche violazioni di legge o macroscopici scostamenti dai parametri normativi.
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