Cassazione Civile, Ordinanza n. 22696/2026 del 05/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dal preliminare di compravendita stipulato il 20 settembre 2012 tra la promissaria acquirente e il promittente venditore avente ad oggetto alcuni immobili siti in Spello. La ricorrente ha allegato che il venditore, prima di addivenire al definitivo con lei, ha poi trasferito gli stessi beni a un terzo acquirente, il quale avrebbe invocato illegittimamente un diritto di prelazione agraria. In primo grado la domanda ex art. 2932 c.c. è stata respinta perché il preliminare è stato ritenuto risolto per mutuo dissenso e perché sono stati ritenuti sussistenti i presupposti della prelazione agraria dell'acquirente successiva; in appello la decisione è stata confermata, rilevandosi inoltre che la lesione del preteso diritto alla stipula del preliminare non avrebbe comunque determinato la nullità del contratto definitivo, ma al più un diritto risarcitorio non azionato. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e vizio motivazionale, per omessa pronuncia sulla contiguità dei fondi e mancato esame della documentazione prodotta; 2) violazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. e ulteriori vizi processuali, per avere la Corte d'appello escluso che fosse stata dedotta la nullità del contratto definitivo tra le controparti e per avere ricondotto la vicenda a un mero profilo risarcitorio; 3) ulteriore omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla documentazione che avrebbe smentito la risoluzione per mutuo dissenso del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero formulati in violazione del principio di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva trascritto in ricorso, in modo completo o almeno essenziale, i motivi di appello e gli atti/documenti rilevanti necessari a consentire il controllo delle censure; in particolare, in relazione al dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., non erano stati riportati i motivi di impugnazione su cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nell'errore denunciato. Restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come azione volta a ottenere una sentenza che tenga luogo del contratto definitivo non concluso.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto definitivo per violazione di norme imperative.
Invocato per prospettare una causa negoziale illecita del contratto definitivo.
La deduzione di omessa pronuncia richiede la puntuale trascrizione dei motivi di appello o delle parti rilevanti dell'atto di impugnazione su cui si fonda la censura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente/omessa pronuncia della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È stata proposta la censura sotto i profili di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza, mancando la trascrizione essenziale degli atti e dei motivi di appello rilevanti.
Indicato come base del procedimento camerale.
Indicato come norma sul procedimento camerale di decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
artt. 8 legge 590/1965 e 7 legge 817/1971
Richiamati come fonte del preteso diritto di prelazione agraria dedotto nella vicenda sostanziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di errores in procedendo e di omessa pronuncia richiede il rispetto rigoroso del principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti e i motivi di appello rilevanti per consentire il controllo immediato della censura.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al ricorrente nella ricostruzione del contenuto concreto delle doglianze né svolgere una ricerca esplorativa negli atti di merito per verificare la fondatezza dei motivi di impugnazione.
- La deduzione di un vizio di omessa pronuncia presuppone che siano specificamente riportate le questioni devolute al giudice di merito e il loro effettivo contenuto, non essendo sufficiente il mero richiamo nominale al motivo di appello.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, restano assorbite le ulteriori censure di merito o di diritto sostanziale.
- La lesione di un preteso diritto alla stipula o alla preferenza nell'acquisto non comporta automaticamente la nullità del contratto di trasferimento concluso con terzi, potendo al più dare luogo, se ne ricorrono i presupposti, a un distinto diritto risarcitorio.
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