Cassazione Civile, Ordinanza n. 00216/2026 del 04/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente di un Comune per la contestata timbratura del cartellino da parte di un collega, ritenuta falsa attestazione della presenza in servizio. Il lavoratore ha impugnato la decisione della Corte territoriale che aveva confermato la sanzione espulsiva, deducendo, con due motivi di ricorso, anzitutto l’erronea applicazione della disciplina del procedimento disciplinare: secondo il ricorrente, l’ente era decaduto dal potere sanzionatorio per il mancato rispetto del termine di riattivazione del procedimento sospeso in pendenza del giudizio penale, e avrebbero dovuto applicarsi il regolamento disciplinare comunale e le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 75/2017. In secondo luogo, ha contestato la valutazione probatoria, lamentando che i fatti non fossero stati adeguatamente accertati e che la Corte d’appello avesse fondato la responsabilità su atti formati in sede penale senza contraddittorio, nonostante la prescrizione dei reati e l’assenza di una sentenza penale definitiva di condanna. Ha inoltre sostenuto che non fosse provato l’intento fraudolento, che egli fosse autorizzato a svolgere l’attività fuori sede e con orario flessibile, e che fosse necessaria un’istruttoria testimoniale autonoma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, in parte, il primo motivo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva già escluso l’applicabilità del regolamento comunale e del CCNL in mancanza di giudicato penale e aveva correttamente individuato nella data di riapertura del procedimento il momento rilevante per il decorso del termine finale. Nel resto, il primo motivo è stato giudicato infondato: la Corte ha ribadito che le disposizioni del d.lgs. n. 75/2017 si applicano solo agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore e che, per fatti anteriori, trova applicazione l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 nel testo previgente. Quanto al secondo motivo, è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui non si confrontava con l’accertamento di merito svolto dalla Corte territoriale, fondata su video, sistema di rilevazione presenze e dichiarazioni rese in sede penale; per il resto, è stato ritenuto infondato perché la P.A. può utilizzare gli atti del procedimento penale come base della contestazione disciplinare senza necessità di autonoma istruttoria, e la falsa attestazione della presenza è configurabile quando la condotta sia oggettivamente idonea a ingannare il datore di lavoro. Conseguentemente, il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
In caso di procedimento disciplinare sospeso per pendenza del penale, la riattivazione prima del giudicato penale rende irrilevanti i termini di decorrenza collegati alla definitività della sentenza penale; resta operante il solo termine finale per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ripresa del procedimento disciplinare.
Le modifiche alla disciplina del procedimento disciplinare incidono solo per gli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore del decreto.
art. 22, comma 13, d.lgs. n. 75/2017
“Le disposizioni di cui al Capo VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”
La norma transitoria delimita l’applicazione di tutte le disposizioni del Capo VII agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore.
Non vi è violazione quando il giudice di merito valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento e la censura non si confronta con l’effettiva ratio decidendi.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e del diritto di difesa; la Corte non ravvisa lesioni rilevanti nella valutazione degli atti penali utilizzati nel procedimento disciplinare.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione a motivazione e giusto processo; la Corte ritiene sufficiente e coerente la motivazione del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
La disciplina del procedimento disciplinare pubblico non impone alla P.A. un’autonoma istruttoria, potendo questa fondare la contestazione sugli atti del procedimento penale.
Richiamato per la regolazione dei rapporti tra esiti del processo penale e procedimento disciplinare.
Richiamato per il coordinamento tra giudicato penale e altri giudizi.
Massime di principio
- Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale è facoltà discrezionale della pubblica amministrazione e non obbligo, purché resti rispettato il principio di autonomia tra i due procedimenti.
- Se la riapertura del procedimento disciplinare avviene prima del giudicato penale, il termine rilevante per la verifica della tempestività è quello finale decorrente dalla ripresa del procedimento, mentre non opera il termine iniziale collegato alla definitività della sentenza penale.
- Le modifiche normative in materia disciplinare introdotte da un decreto successivo non si applicano retroattivamente agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore, quando la norma transitoria ne limita espressamente l’efficacia ai fatti successivi.
- La pubblica amministrazione può fondare la contestazione disciplinare sugli atti e sulle risultanze del procedimento penale senza essere tenuta a svolgere una autonoma istruttoria, se quegli elementi sono sufficienti a sorreggere l’addebito.
- La valutazione della rilevanza disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio è autonoma rispetto all’esito del giudizio penale: anche l’assenza di condanna, la prescrizione o l’archiviazione non impediscono al giudice disciplinare di apprezzare i medesimi fatti come idonei a integrare giusta causa o giustificato motivo di recesso.
- La falsa timbratura del cartellino da parte di un soggetto diverso dall’intestatario integra una condotta oggettivamente idonea a indurre in errore il datore di lavoro e può costituire modalità fraudolenta di attestazione della presenza.
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