Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 02/03/2020 che aveva confermato la responsabilità penale dell'imputato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni (riqualificata dal primo giudice) e le statuizioni civili in favore delle parti civili. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla tempestività della querela, sostenendo che i fatti sarebbero anteriori alla querela; (2) vizio di motivazione e erronea valutazione della credibilità delle persone offese (Sciacca e Altuni), con mancata considerazione di documenti prodotti; (3) ulteriore censura sulla valutazione dei riscontri e dell'astio tra le parti, lamentando errata valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali di riscontro; (4) errata qualificazione giuridica della condotta (sosteneva trattarsi di tutela giudiziaria o al più minaccia semplice, richiamando art. 393 c.p.c. e complessive emergenze documentali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché attiene a questioni di fatto non devolute in appello e quindi non sindacabili in sede di legittimità. I restanti tre motivi sono stati considerati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha confermato che la valutazione di attendibilità delle persone offese e l'apprezzamento dei riscontri sono questioni di merito adeguatamente motivate dalla corte territoriale e non rivedibili in cassazione salvo palese contraddizione, non riscontrata. Conseguentemente il giudizio di merito resta confermato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (euro 3.510,00 ciascuna, oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato come norma richiamata nella riqualificazione della condotta contestata; utilizzato nell'impianto della contestazione nei gradi inferiori
Citato nella contestazione originaria come riferimento per la qualificazione del fatto oggetto del giudizio
Richiamato nel confronto delle ipotesi fattuali: la corte di merito ha escluso che la condotta rientrasse nella meno grave ipotesi dell'art. 612, ritenendola minacciosa e idonea alla qualificazione operata
art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e))
Norma procedurale invocata dal ricorrente per le censure di legittimità; la Corte ha valutato i motivi e li ha ritenuti manifestamente infondati o non consentiti
art. 124 c.p., art. 125 c.p.p., art. 336 c.p.p.
Norme richiamate nel primo motivo relativo alla querela: la Cassazione ha ritenuto che la questione sulla tempestività implichi valutazioni di fatto non devolute e pertanto non sindacabili in sede di legittimità
art. 125 comma 3 c.p.p., art. 530 comma 1 c.p.p., art. 533 comma 1 c.p.p., art. 192 c.p.p.
Richiamate nelle censure sulla valutazione probatoria; la Corte ha riaffermato i criteri giurisprudenziali relativi alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa e i limiti del sindacato di legittimità
Invocato dal ricorrente per sostenere diversa qualificazione dell'azione (tutela giudiziaria); la Corte non ha ritenuto applicabile la ricostruzione e ha confermato la qualificazione penale operata dai giudici di merito
Applicato per la declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La cassazione non è sede per riconsiderare valutazioni di fatto e di attendibilità delle dichiarazioni salvo macroscopiche contraddizioni: le contestazioni che richiedono una rivalutazione probatoria sono inammissibili se non erano state adeguatamente devolute nei precedenti gradi.
- La tempestività della querela, se sollevata come questione di fatto che richiede valutazione probatoria, deve essere dedotta e trattata nei gradi di merito; se la censura in cassazione richiede accertamenti probatori non emergenti in modo incontrovertibile dagli atti, il motivo è inammissibile.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se la corte ne verifica e motiva adeguatamente la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, indicando gli elementi che sorreggono il convincimento.
- L'omessa esplicita confutazione di ciascuna deduzione difensiva non rende automaticamente viziata la motivazione se la ricostruzione complessiva dei fatti rende implícita la reiezione delle tesi difensive.
- La proposizione di più motivi che implichino la rilevazione di fatti nuovi o la 'retrodatazione' degli eventi è rischiosa: l'onere probatorio grava su chi la deduce e, se non portata avanti nei gradi di merito, non sarà esaminata in cassazione.
- La presentazione di documenti o elementi nuovi in sede di impugnazione deve essere opportunamente valorizzata e collegata a una specifica deduzione di diritto; non ogni documento, di per sé, invalida la valutazione probatoria motivata del giudice di merito.
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